Cassazione Civile, Ordinanza n. 02297/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto degli eredi a conseguire i ratei di pensione di vecchiaia maturati ma non riscossi dal loro dante causa, deceduto prima di aver presentato la domanda amministrativa all'INPS. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda ritenendo intrasmissibile il diritto alla prestazione perché il de cuius non aveva mai attivato la procedura amministrativa. Con i due motivi di ricorso, trattati congiuntamente, i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e motivazione apparente, contestando in particolare l'affermazione secondo cui vi sarebbe stata rinuncia al diritto da parte del de cuius e, più in generale, la negazione della trasmissibilità del diritto ai ratei pensionistici non richiesti. L'INPS ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in materia previdenziale, la previa domanda amministrativa rivolta all'INPS abbia natura costitutiva del diritto alla prestazione e sia condizione necessaria per la proponibilità dell'azione giudiziaria; in assenza di tale domanda il diritto non sorge, non entra nel patrimonio del lavoratore e quindi non è trasmissibile agli eredi. Ne consegue che la domanda proposta iure hereditatis dagli eredi non può supplire alla mancata richiesta del de cuius. Le spese sono state compensate in ragione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione della domanda, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992, n. 257
La domanda giudiziaria di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto deve essere preceduta dalla domanda amministrativa all'INPS, a pena di improponibilità.
art. 443 c.p.c.
La disposizione è richiamata come base generale del principio della necessaria previa domanda amministrativa nel contenzioso previdenziale.
art. 7 L. 11 agosto 1973, n. 533
Concorre a fondare l'esigenza della preventiva interlocuzione amministrativa con l'ente previdenziale.
art. 445 c.c.
È richiamato in via analogica per spiegare che la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente, come la costituzione in mora nell'obbligazione alimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso previdenziale la previa domanda amministrativa all'ente competente non è un mero requisito processuale, ma un elemento costitutivo del diritto alla prestazione quando la legge lo preveda come fase necessaria della fattispecie a formazione progressiva.
- Se la domanda amministrativa è costitutiva del diritto, la sua mancanza impedisce che il diritto sorga e, prima ancora, che possa essere trasmesso mortis causa agli eredi.
- La domanda giudiziale proposta senza preventiva istanza amministrativa è improponibile; tale improponibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e travolge gli atti processuali compiuti.
- In presenza di un diritto previdenziale che richiede previa attivazione amministrativa, la domanda dell'erede non può sanare l'omissione del dante causa quando questi non abbia mai presentato la richiesta all'ente.
- L'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione può giustificare la compensazione delle spese di lite.
- Dove la prestazione previdenziale non sia stata richiesta dal titolare originario, i ratei non maturano nel suo patrimonio e non sono azionabili iure hereditatis.
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