Cassazione Civile, Ordinanza n. 02359/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata INPS, richiesta da un assicurato che aveva cumulato la contribuzione versata in più gestioni previdenziali per raggiungere i requisiti di età e contributivi. La Corte d'appello aveva accolto la domanda riconoscendo la prestazione con decorrenza dal 1° ottobre 2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 3 del d.m. n. 282/1996, sostenendo che la decorrenza della pensione liquidata in Gestione separata, quando si eserciti l'opzione di cumulo con contributi di altre gestioni, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di opzione; (2) violazione dell'art. 7 l. n. 155/1981 e dell'art. 1 d.m. n. 228/1996, deducendo che non potesse essere riconosciuto un supplemento di pensione con decorrenza dal 1° novembre 2014 perché, in realtà, la decorrenza della pensione di vecchiaia andava individuata nel 31 ottobre 2014, data di presentazione della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo conforme alla giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, nel caso di liquidazione della pensione a carico della Gestione separata con computo di contributi anche in altre gestioni, la decorrenza del trattamento non coincide con il mero raggiungimento dell'età pensionabile, ma con la data di presentazione della domanda di opzione, perché solo da tale momento la contribuzione esterna può concorrere al montante utile alla prestazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La decorrenza della pensione liquidata a carico della Gestione separata, in caso di opzione per il computo di contributi versati in altre gestioni, va individuata nella data di presentazione della domanda di opzione, non nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.
art. 7 l. n. 155/1981
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo per sostenere che la decorrenza della prestazione e del supplemento debbano essere determinate in coerenza con la data di presentazione della domanda di pensione.
art. 1 d.m. n. 228/1996
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla disciplina del supplemento di pensione e alla sua decorrenza.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
Massime di principio
- Nel regime della Gestione separata, quando l'assicurato esercita la facoltà di computare anche contributi versati in altre gestioni previdenziali, la decorrenza della pensione di vecchiaia non è ancorata automaticamente al solo maturare dell'età pensionabile, ma alla data in cui viene presentata la domanda di opzione per il computo.
- La contribuzione proveniente da altre gestioni può concorrere alla liquidazione della pensione solo dal momento in cui l'opzione è esercitata; perciò non è consentito collocare la decorrenza della prestazione a un momento anteriore alla domanda.
- Se il giudice di merito si discosta da un principio di diritto già consolidato sulla decorrenza della pensione in caso di computo contributivo tra gestioni, la sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame conforme a tale principio.
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