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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02368/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate dalla cassa previdenziale sul trattamento pensionistico di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del regolamento del regime previdenziale dell'ente, e la conseguente ripetizione delle somme trattenute entro il termine di prescrizione. In primo grado il pensionato aveva ottenuto accoglimento; la corte d'appello aveva rigettato il gravame dell'ente, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene illegittimo il contributo. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva: (1) violazione di varie norme interne e costituzionali per avere la corte dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà, sostenendo che il diritto alla pensione può essere inciso anche da atti degli enti privatizzati finalizzati all'equilibrio di bilancio; (2) errata applicazione della normativa di interpretazione autentica e delle disposizioni sulla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo periodo, assumendo che il regolamento fosse legittimo perché volto a realizzare tali finalità; (3) errata individuazione del termine di prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi quello quinquennale e non quello decennale alla ripetizione delle trattenute.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso perché depositato oltre il termine di legge; quindi ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la sentenza impugnata si era conformata a un orientamento consolidato che esclude il potere degli enti previdenziali privatizzati di imporre contributi di solidarietà su pensioni già determinate, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, affermando che il credito azionato non è un credito da prestazione pensionistica ma un credito restitutorio da indebito ex artt. 2033 e segg. c.c., con conseguente prescrizione decennale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; la Corte ha altresì condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c., oltre a dare atto del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    non può fondare un prelievo patrimoniale su un trattamento pensionistico già determinato, perché un simile potere è incompatibile con il principio di riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dei poteri regolamentari dell'ente, ma non ritenuto idoneo a legittimare il contributo di solidarietà oggetto di causa.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    nel testo originario rileva per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007; non consente modifiche peggiorative incompatibili con il pro rata nei casi considerati.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    richiamato come disciplina sopravvenuta sull'equilibrio finanziario di lungo termine; la Corte ne esclude l'applicazione al caso nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare il principio per cui il prelievo resta una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    richiamato dalla ricorrente come fonte di modifiche sopravvenute; la Corte ne esclude l'applicabilità nel senso invocato.

  • art. 23 Cost.

    la prestazione patrimoniale imposta può essere introdotta solo per legge; un regolamento interno dell'ente non è sufficiente.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in tema di ragionevolezza, ma non decisivo per superare il difetto di base legislativa del prelievo.

  • art. 38 Cost.

    richiamato in relazione all'equilibrio del sistema previdenziale, ma non idoneo a legittimare il contributo in assenza di copertura legislativa.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 370, comma primo, c.p.c.

    richiamato per la tardività del controricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale e per la conseguente valutazione ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito della definizione conforme alla proposta non accettata.

  • art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    richiamato per il ruolo nomofilattico della Corte di cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il richiamo per relationem alle motivazioni di precedenti conformi.

  • artt. 2033 e segg. c.c.

    fondano il credito restitutorio da indebito oggettivo delle somme trattenute illegittimamente.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale del diritto azionato; la Corte conferma il termine decennale perché si tratta di ripetizione di indebito.

  • art. 2948 c.c.

    invocato dalla ricorrente per il termine quinquennale; la Corte esclude che ricorra un credito periodico da prestazione pensionistica.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non decisivo nel caso di specie.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte esclude l'applicabilità al credito restitutorio da indebito.

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    richiamato dalla Corte solo per chiarire che disciplina la prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni della Cassa, non la ripetizione di somme indebitamente trattenute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate se manca una specifica base legislativa: la riserva di legge dell'art. 23 Cost. impedisce che una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà sia imposta solo da fonti interne dell'ente.
  • Quando una decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non introduce argomenti nuovi idonei a giustificarne il superamento, il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • La disciplina sul principio del pro rata e sulla salvaguardia dell'equilibrio finanziario degli enti previdenziali privatizzati non consente, da sola, di legittimare prelievi peggiorativi su trattamenti già determinati, se tali prelievi integrano una prestazione patrimoniale imposta priva di copertura legislativa.
  • Ai fini della prescrizione, il credito alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute non va qualificato come credito periodico da prestazione pensionistica, ma come credito restitutorio da indebito oggettivo; ne consegue l'applicazione della prescrizione decennale.
  • La prescrizione quinquennale prevista per i crediti periodici di natura previdenziale non si estende automaticamente alle azioni di ripetizione dell'indebito relative a trattenute operate sul trattamento pensionistico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenzaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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