Cassazione Civile, Ordinanza n. 02361/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, operata sulla pensione di un ex iscritto, di un contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa. Il pensionato aveva chiesto di accertare l'illegittimità di tali prelievi e di ottenere la restituzione degli importi trattenuti entro il limite della prescrizione decennale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo illegittimo il contributo di solidarietà e applicando la prescrizione decennale. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha contestato la declaratoria di illegittimità del contributo, sostenendo la legittimità del prelievo alla luce della normativa sulle Casse privatizzate, delle modifiche alla legge n. 335/1995, dell'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011 e della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016; ha anche negato che si trattasse di prestazione patrimoniale riservata alla legge e la compatibilità del contributo con il principio del pro rata; (2) in via subordinata, ha sostenuto che, anche ove illegittimo il contributo regolamentare, doveva applicarsi l'ulteriore contributo dell'1% previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, assumendo che la situazione integrasse inerzia dell'ente; (3) ha contestato la prescrizione decennale della ripetizione, invocando una prescrizione quinquennale speciale per le prestazioni della Cassa e, in subordine, la prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c. Il resistente ha difeso la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza costante che considera illegittimo il contributo di solidarietà imposto in via regolamentare dalle Casse privatizzate su pensioni già determinate, in quanto prelievo ultra vires e prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge, non superabile dai richiami normativi e costituzionali prospettati dalla Cassa. Ha escluso anche la rilevanza del fatto che il diritto a pensione fosse maturato dopo l'adozione del regolamento. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché l'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 presuppone una vera inerzia delle Casse nell'adottare misure di equilibrio finanziario, mentre non può equipararsi a inerzia l'adozione di misure poi giudicate illegittime. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la pretesa azionata non era un diritto a prestazione previdenziale, ma un credito restitutorio da ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c.; pertanto la disciplina invocata dalla Cassa sulla prescrizione delle prestazioni non era pertinente. La Cassa è stata condannata alle spese e, poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. non accettata, anche al pagamento delle somme previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
la previsione regolamentare del contributo di solidarietà è stata ritenuta illegittima perché introduce un prelievo su pensioni già determinate senza copertura legislativa sufficiente
la Corte richiama l'assetto originario e quello successivamente modificato, evidenziando che per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 continua a valere il regime originario e che le modifiche peggiorative non sono applicabili
art. 1, comma 763, L. 296/2006
la modifica attenua il principio del pro rata per il futuro, ma non consente di legittimare il contributo regolamentare oggetto di causa
art. 1, comma 488, L. 147/2013
richiamato dalla ricorrente come norma di interpretazione autentica, ma non ritenuto decisivo per legittimare il prelievo
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
la norma introduce un contributo dell'1% per gli anni 2012 e 2013 solo in presenza di inerzia o di parere negativo dei Ministeri vigilanti; non ricorre quando l'ente abbia adottato misure poi dichiarate illegittime
artt. 2, 3, 23 Cost.
il contributo di solidarietà è stato qualificato come prestazione patrimoniale imposta, soggetta a riserva di legge; la Corte esclude che un regolamento possa introdurla validamente
art. 29 del Regolamento unitario della Cassa
richiamato dalla ricorrente quale base regolamentare del sistema previdenziale, ma non idoneo a fondare il prelievo contestato
richiamato nel primo motivo, ma non rilevante ai fini dell'esito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma che individua il vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge
utilizzato per dichiarare l'inammissibilità dei motivi perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata
la definizione del ricorso è avvenuta in aderenza alla proposta del consigliere delegato non accettata dalla ricorrente
art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
richiamato per il ruolo nomofilattico della Corte di cassazione
art. 19, comma 3, L. 21/1986
la disposizione disciplina la prescrizione del diritto alle prestazioni della Cassa, ma non il credito restitutorio da ripetizione d'indebito
invocato dalla ricorrente per la prescrizione breve, ma ritenuto non pertinente rispetto alla domanda di ripetizione
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza esito favorevole
individua il titolo del credito azionato dal resistente come ripetizione di indebito delle somme trattenute
applicato per la condanna alla somma equitativa in favore della controparte e a quella in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
la Corte richiama precedenti motivazioni conformi mediante rinvio sintetico alla propria giurisprudenza
art. 23 Cost.
la riserva di legge impedisce a un ente previdenziale privatizzato di imporre una prestazione patrimoniale tramite regolamento
norma invocata dalla ricorrente per la potestà regolamentare delle casse privatizzate, ma non ritenuta idonea a legittimare il prelievo
artt. 36 e 38 Cost.
richiamati tramite la giurisprudenza costituzionale evocata dalla ricorrente, senza incidere sull'illegittimità del contributo
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante fonte regolamentare, imporre trattenute o contributi di solidarietà su pensioni già liquidate quando tali prelievi non incidano sui criteri di determinazione della prestazione, poiché si tratta di prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge.
- Il principio del pro rata e le norme che consentono misure di riequilibrio finanziario non autorizzano di per sé l'introduzione di un contributo straordinario in assenza di una specifica base legale che ne consenta l'imposizione.
- L'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 presuppone una reale inerzia dell'ente nell'adottare misure di equilibrio e non può essere applicato quando l'ente abbia invece adottato provvedimenti poi giudicati illegittimi.
- Quando si domanda la restituzione di somme trattenute indebitamente su una pensione, il credito azionato ha natura restitutoria ex art. 2033 c.c. e non coincide con il diritto alla prestazione previdenziale; perciò non si applicano automaticamente le discipline speciali sulla prescrizione delle prestazioni.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la sentenza impugnata si è conformata a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente non offre argomenti nuovi idonei a giustificare un mutamento di giurisprudenza.
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