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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19677/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su varie cartelle di pagamento per imposta di registro su atti giudiziari. Il contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l’appello, perché il giudice tributario regionale aveva ritenuto rituale la notifica delle cartelle a mezzo PEC e legittima la liquidazione delle spese in favore dell’agente della riscossione, assistito in giudizio da un proprio funzionario. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973 e 16-ter d.l. n. 179/2012, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato l’eccezione di inesistenza o nullità della notifica delle cartelle via PEC proveniente da un indirizzo non ufficiale, diverso da quello dei pubblici registri; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, contestando la condanna alle spese in favore dell’Agenzia della riscossione, nonostante la difesa fosse stata svolta da un funzionario interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di notifica via PEC della cartella di pagamento, l’estraneità dell’indirizzo del mittente al registro INI-PEC non invalida di per sé la riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire; occorre invece che il contribuente alleghi uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, onere non assolto nel caso concreto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la difesa dell’agente della riscossione tramite un proprio funzionario non esclude la condanna del contribuente soccombente alle spese, potendo incidere soltanto sulla quantificazione dei compensi liquidabili secondo la disciplina del processo tributario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, a una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, a una sanzione di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, la mancanza dell’indirizzo del mittente nel registro INI-PEC non determina automaticamente l’inesistenza o nullità della notifica, se dal documento risulta comunque la riferibilità dell’atto all’agente della riscossione.
  • Il contribuente che contesti la notifica telematica deve allegare e provare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla modalità di trasmissione, non potendo limitarsi alla sola divergenza dell’indirizzo PEC mittente rispetto ai registri ufficiali.
  • Nel processo tributario, la parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti resta comunque legittimata a ottenere la rifusione delle spese in caso di vittoria; la difesa interna può incidere sulla quantificazione dei compensi, non sulla spettanza del rimborso.
  • Nel procedimento camerale accelerato, la manifesta infondatezza del ricorso può giustificare, oltre al rigetto, anche la condanna per responsabilità processuale aggravata e le ulteriori misure sanzionatorie previste dalla legge, secondo una valutazione equitativa e ragionevole.
  • La condanna al contributo unificato aggiuntivo consegue, quando ne ricorrono i presupposti di legge, alla definizione sfavorevole del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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