Cassazione Civile, Ordinanza n. 19677/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su varie cartelle di pagamento per imposta di registro su atti giudiziari. Il contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l’appello, perché il giudice tributario regionale aveva ritenuto rituale la notifica delle cartelle a mezzo PEC e legittima la liquidazione delle spese in favore dell’agente della riscossione, assistito in giudizio da un proprio funzionario. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973 e 16-ter d.l. n. 179/2012, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato l’eccezione di inesistenza o nullità della notifica delle cartelle via PEC proveniente da un indirizzo non ufficiale, diverso da quello dei pubblici registri; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, contestando la condanna alle spese in favore dell’Agenzia della riscossione, nonostante la difesa fosse stata svolta da un funzionario interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di notifica via PEC della cartella di pagamento, l’estraneità dell’indirizzo del mittente al registro INI-PEC non invalida di per sé la riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire; occorre invece che il contribuente alleghi uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, onere non assolto nel caso concreto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la difesa dell’agente della riscossione tramite un proprio funzionario non esclude la condanna del contribuente soccombente alle spese, potendo incidere soltanto sulla quantificazione dei compensi liquidabili secondo la disciplina del processo tributario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, a una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, a una sanzione di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa violazione
richiamato per il riparto dell’onere della prova, ma la Corte ritiene infondate le censure
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)...
consente la notifica della cartella via PEC all’indirizzo risultante da INI-PEC o, per i soggetti che ne facciano richiesta, a quello dichiarato all’atto della richiesta
art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della notifica telematica
richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro di ricorso per cassazione invocato per entrambe le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato impropriamente secondo la Corte; la censura non coglie un reale vizio motivazionale
regola sulla soccombenza nella liquidazione delle spese, ritenuta correttamente applicata
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente all’agente della riscossione la difesa tramite propri funzionari o dipendenti nel processo tributario
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica prestata dai propri dipendenti
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
incide sulla misura dei compensi liquidabili, con riduzione del 20% rispetto ai parametri forensi
legittima la condanna equitativa del soccombente per responsabilità processuale aggravata
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta legittima le statuizioni sanzionatorie ex art. 96 c.p.c.
giustifica la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per l’ulteriore importo del contributo unificato
art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009, n. 69
citato come fonte dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. nel testo applicato
art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato per la disciplina del procedimento accelerato e della novella dell’art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nella notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, la mancanza dell’indirizzo del mittente nel registro INI-PEC non determina automaticamente l’inesistenza o nullità della notifica, se dal documento risulta comunque la riferibilità dell’atto all’agente della riscossione.
- Il contribuente che contesti la notifica telematica deve allegare e provare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla modalità di trasmissione, non potendo limitarsi alla sola divergenza dell’indirizzo PEC mittente rispetto ai registri ufficiali.
- Nel processo tributario, la parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti resta comunque legittimata a ottenere la rifusione delle spese in caso di vittoria; la difesa interna può incidere sulla quantificazione dei compensi, non sulla spettanza del rimborso.
- Nel procedimento camerale accelerato, la manifesta infondatezza del ricorso può giustificare, oltre al rigetto, anche la condanna per responsabilità processuale aggravata e le ulteriori misure sanzionatorie previste dalla legge, secondo una valutazione equitativa e ragionevole.
- La condanna al contributo unificato aggiuntivo consegue, quando ne ricorrono i presupposti di legge, alla definizione sfavorevole del ricorso per cassazione.
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