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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19658/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un assegno bancario di euro 30.000,00 emesso da un soggetto poi deceduto il giorno successivo all'emissione e presentato all'incasso, ma protestato per difetto di provvista. La portatrice del titolo otteneva decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi dell'emittente; questi proponevano opposizione sostenendo, da un lato, il disconoscimento della sottoscrizione e, dall'altro, l'inesistenza di un valido rapporto causale sottostante, nonché in subordine la compensazione tra somme per effetto di una quietanza rinvenuta tra gli effetti del de cuius. Il tribunale, espletata CTU grafologica, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto. In appello la portatrice censurava la valutazione delle prove, la lettura degli indizi, la mancata considerazione della CTU e l'extrapetizione sul profilo dell'inesistenza del rapporto sottostante; la Corte d'appello rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo. In Cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'ingiusta condanna alle spese del grado di appello e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 96 c.p.c. per l'ingiusta e immotivata condanna per responsabilità aggravata, sostenendo che la propria tesi non fosse falsa né manifestamente infondata e che la Corte territoriale avesse valorizzato impropriamente la valutazione di inattendibilità della sua versione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto alle spese del giudizio di appello, ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di soccombenza, poiché l'appello era stato respinto. Quanto alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ha confermato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato l'accertamento di un abuso del processo, desumendolo dalla manifesta infondatezza e dalla falsità della ricostruzione offerta dall'appellante, smentita dalle risultanze istruttorie, dalla deposizione del notaio e dal mancato rinvenimento del presunto preliminare. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità per difetto di attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza della parte che vede respinto il proprio gravame

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge

  • art. 96 c.p.c.

    consente la condanna d'ufficio della parte soccombente quando la sua condotta processuale integri abuso del processo; non richiede prova del danno, ma un accertamento di mala fede, colpa grave o comunque di comportamento oggettivamente abusivo

  • art. 88 c.p.c.

    i doveri di lealtà e probità processuale sono il parametro rispetto al quale si valuta l'abuso dello strumento processuale

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che l'assegno operasse come promessa di pagamento, con presunzione iuris tantum del rapporto sottostante

  • art. 214 c.p.c.

    invocato in primo grado per il disconoscimento della sottoscrizione sull'assegno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come vizio di extrapetizione per l'asserita decisione su un rapporto sottostante non eccepito

  • art. 342 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente nel tentativo di escludere profili di inammissibilità dell'appello

  • art. 348-bis c.p.c.

    evocato dalla ricorrente nel tentativo di escludere profili di inammissibilità dell'appello

Massime di principio

  • La condanna alle spese del grado di impugnazione segue il principio della soccombenza quando il gravame viene integralmente respinto; la compensazione resta una valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata d'ufficio e ha natura pubblicistica: non mira solo a ristorare la controparte, ma a reprimere l'abuso del processo e l'uso pretestuoso dello strumento giudiziario.
  • Per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non basta il mero rigetto dell'impugnazione: occorre un accertamento concreto di una condotta oggettivamente abusiva, desumibile dagli atti e dalle circostanze del caso, che renda la pretesa o la difesa manifestamente infondata o strumentale.
  • La valutazione di abuso del processo e di responsabilità aggravata rientra nel potere del giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo per difetto di motivazione o violazione dei criteri giuridici applicabili.
  • In tema di titolo cambiario o promessa di pagamento azionata verso gli eredi, l'eventuale astrattezza del titolo non impedisce al giudice di accertare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto causale dedotto, ove tale rapporto sia contestato e la relativa ricostruzione risulti smentita dalle prove acquisite.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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