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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19674/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La lite nasce da una domanda di accertamento dell'usucapione proposta da un soggetto che sosteneva di avere posseduto uti dominus un immobile facente parte di un più ampio fabbricato, immobile che era stato in precedenza attribuito al fratello con un contratto di divisione stipulato contestualmente alla cessione del fabbricato da parte della curatela fallimentare del padre. La domanda era stata rigettata in primo grado; in appello la parte attrice, poi subentrata dalla moglie iure hereditatis, aveva dedotto: la simulazione o interposizione fittizia dell'assegnazione del bene al fratello, fondata anche su una asserita confessione resa in interrogatorio formale; l'efficacia di giudicato di una precedente sentenza che avrebbe già accertato l'usucapione dello stabile in favore del medesimo soggetto; l'erronea valutazione di alcuni atti (iscrizioni ipotecarie, pignoramenti, mutui, imposte) che, secondo la ricorrente, non potevano interrompere il possesso utile ad usucapire; il mancato esame di prove documentali e testimoniali favorevoli. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello. In cassazione vengono riproposte quattro censure: violazione di norme sulla confessione, simulazione e prova dei patti fiduciari; violazione dell'art. 1158 c.c. e dell'art. 2909 c.c. per il preteso giudicato riflesso; vizio motivazionale e violazione dell'art. 1158 c.c. per la ritenuta continuità del possesso; omesso esame di documenti e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando inoltre che la ricostruzione prospettata dalla ricorrente non era coerente con la natura trilaterale dell'atto di divisione e che era impropriamente evocato un patto fiduciario. Ha respinto il secondo motivo perché il precedente giudizio non coinvolgeva la resistente, riguardava immobili diversi e mancavano i presupposti del giudicato riflesso, che richiede un rapporto di pregiudizialità-dipendenza e l'assenza di un diritto autonomo del terzo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva dato una motivazione comprensibile e specifica circa gli atti di esercizio del potere di fatto del proprietario, e che la doglianza mirava in realtà a un nuovo esame del merito. Ha dichiarato parimenti inammissibile il quarto motivo, perché censurava la valutazione delle prove e non indicava una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. secondo i rigorosi limiti ammessi dal giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla confessione resa in interrogatorio formale

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla qualificazione giuridica della fattispecie

  • art. 2730 c.c.

    richiamato come norma sulla confessione giudiziale

  • art. 1414 c.c.

    richiamato per la dedotta simulazione del negozio

  • art. 1415 c.c.

    richiamato per gli effetti della simulazione nei confronti dei terzi

  • art. 1350 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella prospettazione del primo motivo

  • art. 2725 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella prospettazione del primo motivo

  • art. 1158 c.c.

    richiamato per la disciplina dell'usucapione ventennale e per censurare la valutazione del possesso

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia di giudicato della precedente sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali gravi

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fatti non consentiti

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega di applicare la regola di prudente apprezzamento quando richiesta

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel definire il criterio interpretativo della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • La deduzione di simulazione o interposizione fittizia richiede una prospettazione specifica e autosufficiente del fatto costitutivo, non potendo il ricorso di legittimità limitarsi a richiami generici o a sintesi non intellegibili degli atti processuali.
  • Il giudicato formatosi in un diverso processo può avere efficacia riflessa solo se esiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra i rapporti giuridici e se il terzo coinvolto nel nuovo giudizio non vanta un diritto autonomo rispetto a quello già accertato.
  • Ai fini dell'usucapione, la valutazione della continuità del possesso e della rilevanza degli atti posti in essere dalle parti appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la censura sulla motivazione o sulla violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza o la diversa lettura delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo in ipotesi rigorose: uso di prove non introdotte dalle parti, attribuzione a una prova di valore legale diverso da quello previsto o dichiarata applicazione del prudente apprezzamento in presenza di una prova soggetta a regola legale; non è invece censurabile la semplice preferenza accordata dal giudice di merito ad alcuni elementi probatori rispetto ad altri.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneInterposizione fittiziaGiudicatoOnere della prova

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