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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19657/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (postale)

La controversia

Una compagnia assicurativa aveva ottenuto l’emissione di due assegni bancari non trasferibili, emessi da una banca per conto della stessa compagnia e destinati a due beneficiari di sinistri. I titoli, dopo essere stati depositati su libretti di risparmio postale da soggetti risultati non legittimati, erano stati poi riscossi presso uffici postali da persone diverse dai beneficiari effettivi. La compagnia sosteneva di aver dovuto pagare nuovamente i legittimi prenditori e chiedeva il risarcimento del danno alla società postale, ritenuta responsabile per errata identificazione dei presentatori. Il giudice di pace aveva respinto la domanda, ma il tribunale aveva accolto l’appello della compagnia, affermando che la società postale non aveva adempiuto correttamente all’obbligo di identificazione ex art. 43 l. assegni e che sarebbe stato necessario acquisire due documenti di identità. La società postale ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla diligenza professionale e sull’identificazione della clientela, sostenendo che la prova dell’identificazione mediante un documento di identità valido e privo di segni di falsità fosse sufficiente e che la regola ABI richiamata dal tribunale non avesse valore precettivo; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 1227 c.c. e delle norme sul servizio postale, sostenendo che la spedizione degli assegni tramite posta ordinaria da parte della compagnia avesse concorso causalmente all’evento dannoso e dovesse condurre a una riduzione o esclusione del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’identificazione del prenditore di un assegno, è sufficiente il controllo di un documento di identità valido e non alterato, non essendo esigibile un obbligo generale di usare due documenti o ulteriori accertamenti fondati su una circolare ABI priva di portata precettiva. Ha inoltre ribadito che la spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e può integrare concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c., trattandosi di antecedente causale dell’evento dannoso. Conseguentemente la sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni)

    L’obbligo di identificazione del prenditore non richiede, in via generale, il ricorso a due documenti di identità; è sufficiente un’identificazione diligente mediante documento valido e non falsificato.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità da inadempimento nell’ambito della censura sulla violazione della diligenza dovuta.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza professionale va ricostruita secondo standard giuridici e sociali effettivamente esistenti; nel caso dell’identificazione del prenditore, non impone ulteriori accertamenti non previsti dall’ordinamento.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma relativa al possesso del titolo e alla legittimazione cartolare.

  • artt. 1 e 35 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiamati per sostenere il ruolo centrale del documento di identità quale strumento di identificazione personale.

  • art. 6 d.m. n. 142/2006

    Richiamato nel quadro normativo invocato dalla ricorrente sulla corretta identificazione.

  • art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2007

    Per i rapporti con la clientela è sufficiente l’identificazione in presenza del cliente mediante semplice controllo di un documento di identità non scaduto, salvo ipotesi diverse previste per soggetti diversi dalla persona fisica.

  • art. 3, allegato tecnico, d.lgs. n. 231/2007

    Richiamato tra le norme sulla verifica della clientela nel contesto antiriciclaggio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul fatto che il tribunale avrebbe attribuito valore decisivo a una regola non provata come precetto cogente.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il comportamento del danneggiato che spedisce un assegno non trasferibile per posta ordinaria può concorrere causalmente al danno e ridurre la responsabilità del convenuto.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Richiamati per il tema del nesso causale e del concorso di cause nella produzione dell’evento dannoso.

  • artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973

    Richiamati in relazione alla disciplina del servizio postale e alle modalità di trasporto/custodia della corrispondenza.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    Per posta raccomandata e assicurata prevede certificazione della spedizione, avviso di ricevimento, assicurazione del contenuto e tracciatura elettronica, con maggiore controllo rispetto alla posta ordinaria.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato quale dovere di correttezza e cooperazione nella gestione del rischio di spedizione.

  • art. 2 Cost.

    Evocato a sostegno del principio solidaristico che impone di preservare gli interessi altrui quando ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

Massime di principio

  • Nell’identificazione del prenditore di un assegno non trasferibile, la diligenza professionale è integrata se il soggetto incaricato verifica un documento di identità valido, genuino e privo di segni di falsità; non sussiste un obbligo generale di effettuare ulteriori verifiche o di pretendere due documenti identificativi, salvo specifiche previsioni di legge.
  • Le indicazioni provenienti da fonti associative o da prassi di settore, se non hanno portata normativa, non possono da sole elevare il livello della diligenza richiesta fino a trasformarsi in un obbligo giuridico vincolante.
  • La spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria, anziché con modalità che consentano maggiore tracciabilità e controllo, può costituire condotta colposa del mittente idonea a integrare concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., perché espone volontariamente il titolo a un rischio prevedibile di sottrazione e indebita riscossione.
  • Ai fini del riparto delle responsabilità per pagamento a soggetto non legittimato, il giudice deve valutare in modo unitario sia la condotta dell’intermediario che quella del mittente, senza isolare il solo momento della mancata identificazione del presentatore dal precedente rischio creato con la modalità di spedizione.
  • Il giudizio sulla diligenza professionale richiesto a chi paga o negozia titoli cartolari è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito definisca il contenuto della clausola generale in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi socialmente e giuridicamente riconoscibili.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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