Cassazione Civile, Ordinanza n. 19680/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di verbali elevati dalla Polizia Municipale per accessi ripetuti in una zona a traffico limitato senza il richiesto permesso, in un periodo di circa due mesi. La destinataria delle sanzioni proponeva opposizione sostenendo di essere incorsa in errore incolpevole, perché riteneva ancora valido il permesso di transito già posseduto e perché il Comune non le aveva comunicato la cessazione del titolo dopo il cambio di residenza. Il giudice di pace accoglieva solo in parte l’opposizione, annullando quasi tutti i verbali e ritenendo configurabile un errore scusabile. In appello il Comune contestava questa valutazione, sostenendo che la mancata vigilanza o tolleranza dell’ente non può fondare la buona fede del trasgressore e che, comunque, ogni singolo accesso integra una distinta violazione non unificabile, poiché il concorso formale è escluso dalla disciplina speciale sulle ZTL. La destinataria resisteva con appello incidentale. In cassazione il Comune deduceva violazione dell’art. 3, comma 2, l. n. 689/1981 e dell’art. 198 CdS, censurando sia l’affermazione di errore scusabile, sia l’erronea unificazione delle condotte successive in una sola infrazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso del Comune. Ritiene infondata la censura relativa all’errore scusabile, ma soprattutto precisa che, nel caso concreto, non si verte in tema di concorso formale di illeciti, bensì di reiterazioni della medesima violazione amministrativa, da valutarsi secondo l’art. 8-bis l. n. 689/1981, applicabile ratione temporis. Ne consegue che la soluzione del giudice di merito, nella parte in cui ha considerato efficace un solo verbale e ha escluso la rilevanza delle ulteriori contestazioni successive, viene sostanzialmente confermata, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Il Comune viene condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma violata per la circolazione in zona a traffico limitato senza autorizzazione
art. 3, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dal ricorrente per contestare la configurabilità dell’elemento soggettivo, ma la Corte precisa che la questione del caso concreto va risolta non sul piano dell’errore scusabile delle singole violazioni successive bensì su quello della reiterazione dell’illecito
art. 198 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
esclude il concorso formale per le violazioni della disciplina su ZTL e aree pedonali; nel caso concreto la Corte chiarisce che tale fattispecie non è comunque quella ricorrente
art. 8-bis legge 24 novembre 1981, n. 689
applicabile ratione temporis; le violazioni amministrative successive alla prima, se omogenee e riconducibili alla medesima condotta, sono trattate come reiterazione specifica e non come autonome infrazioni cumulabili ai fini della valutazione
art. 198-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato come disposizione di analogo contenuto sopravvenuta e non applicabile ratione temporis
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata senza cassazione della decisione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
parametro di commisurazione dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per accesso non autorizzato a ZTL, le violazioni ripetute nel tempo e riconducibili alla medesima condotta omogenea non vanno automaticamente trattate come concorso formale di illeciti, soprattutto quando la disciplina speciale lo esclude.
- Il concorso formale richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva di una pluralità di violazioni; se gli accessi sono distinti nel tempo, la fattispecie va ricondotta, semmai, alla reiterazione specifica dell’illecito.
- Per l’effetto, ai fini della disciplina amministrativa, le violazioni successive alla prima possono essere elise o non considerate nei termini previsti dalla normativa sulla reiterazione, senza che ciò implichi necessariamente l’insussistenza dell’elemento soggettivo per ogni singolo accesso.
- La mera tolleranza dell’amministrazione o la mancata effettuazione di controlli non sono, di per sé, idonee a fondare la buona fede del trasgressore o a escludere l’illecito, ma l’esito concreto va verificato alla luce della corretta qualificazione giuridica della sequenza di condotte.
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