Cassazione Civile, Ordinanza n. 19684/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento per omesso versamento dell'IMU relativa agli anni 2014 e 2015, concernenti un'abitazione sita in Vernate (MI). Nei gradi di merito il ricorso del contribuente è stato respinto, con conferma della decisione in appello sul presupposto che egli non avesse fissato la residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiedeva l'agevolazione per abitazione principale, a differenza della convivente e della figlia. In cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione delle norme sull'IMU per avere il giudice escluso l'agevolazione nonostante la manifestata opzione per l'immobile come abitazione principale; con il secondo, violazione dello Statuto del contribuente e dell'art. 97 Cost., per l'asserita mancanza di contraddittorio endoprocedimentale e per non aver considerato la facoltà di ravvedimento operoso. La difesa del Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la disciplina applicabile e il relativo sviluppo giurisprudenziale, l'esenzione IMU per abitazione principale richiede il concorso di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile agevolato; nella specie il contribuente aveva la residenza anagrafica in un diverso immobile sito nel Comune di Binasco, sicché l'agevolazione non spettava per l'immobile di Vernate. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: per i tributi locali non sussiste, negli accertamenti cd. a tavolino, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; inoltre la censura era priva di specificità, non essendo indicati in concreto i profili di violazione dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
"Per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La Corte ricostruisce l'evoluzione della norma e, per il periodo applicabile, la interpreta nel senso che l'agevolazione compete solo se sull'immobile si concentrano residenza anagrafica e dimora abituale del possessore (secondo il testo vigente dopo gli interventi e la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale).
art. 1, comma 741, lett. b, legge 27 dicembre 2019, n. 160
"per abitazione principale si intende l'immobile... nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
È richiamato come disciplina della nuova IMU, poi incisa dalla Corte costituzionale; la Corte di cassazione ne prende atto per chiarire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
art. 5-decies, comma 1, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
Ha riformulato la disciplina dell'abitazione principale, prevedendo espressamente che, se i componenti del nucleo familiare hanno residenza e dimora in immobili diversi, le agevolazioni si applicano per un solo immobile scelto dal nucleo.
art. 5 e art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere l'obbligo di contraddittorio e il rispetto di correttezza e buona fede, ma la Corte esclude che, per l'IMU, vi sia un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale nei controlli a tavolino.
art. 13, d.lgs. 18 novembre 1997, n. 472
Invocato dal ricorrente in relazione al ravvedimento operoso; la Corte non accoglie la censura, anche perché formulata in modo non specifico.
art. 12, secondo comma, disp. att. c.c.
Richiamato per escludere che il caso fosse risolto mediante interpretazione estensiva della norma; la Corte afferma di applicare i principi generali e l'evoluzione normativa, non un'interpretazione estensiva.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama per ribadire l'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per i vizi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di IMU sull'abitazione principale, l'agevolazione spetta solo quando l'immobile sia quello in cui coincidono, nei termini richiesti dalla disciplina applicabile al periodo, residenza anagrafica e dimora abituale del soggetto passivo; non è sufficiente la sola dimora abituale se la residenza risulta altrove.
- Per i tributi locali, negli accertamenti cd. a tavolino non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo diversa previsione normativa specifica.
- Nel ricorso per cassazione il motivo che denuncia violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.
- L'evoluzione normativa e la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale hanno portato a ritenere che, nelle ipotesi di residenze separate dei componenti del nucleo familiare, l'agevolazione per abitazione principale non possa essere automaticamente negata, ma resta comunque necessario che l'immobile per cui si invoca il beneficio presenti i requisiti richiesti dalla disciplina vigente al periodo d'imposta considerato.
- La scelta del contribuente tra più immobili non può trasformarsi in una duplicazione dell'agevolazione: in presenza di più unità immobiliari o di residenze disgiunte, il beneficio deve comunque essere ricondotto a un solo immobile nei limiti fissati dalla legge.
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