Cassazione Civile, Ordinanza n. 19659/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assegnatari)
La controversia
Due soci assegnatari di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia opposero un'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune chiedeva loro il rimborso di somme pagate ai proprietari dei terreni su cui era intervenuta la cooperativa, a seguito di una precedente condanna del Comune. In primo grado l'opposizione fu accolta; in appello il Comune ottenne una riforma parziale con condanna dei soci al pagamento di una parte della somma. I ricorrenti in cassazione dedussero quattro censure: 1) omesso esame della tardività dell'appello, sostenendo che la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata al Comune presso la sede, fosse idonea a far decorrere il termine breve perché il difensore comunale era sospeso dall'esercizio professionale; 2) violazione del termine lungo di impugnazione e impropria applicazione della sospensione feriale, sostenendo che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione fosse assimilabile a opposizione all'esecuzione; 3) violazione di norme civilistiche sulla trascrizione e opponibilità, assumendo che gli obblighi della convenzione edilizia non fossero opponibili ai soci perché non trascritti nella nota di assegnazione e comunque riferibili solo alla cooperativa; 4) violazione delle regole sulle spese di lite, per avere la corte territoriale compensato le spese nonostante l'accoglimento solo parziale dell'appello del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, qualificandolo come censura di nullità del procedimento e non come vizio motivazionale. Ha ritenuto che la notificazione della sentenza di primo grado eseguita al Comune presso la parte personalmente fosse valida e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, poiché il difensore del Comune era stato sospeso facoltativamente dall'albo e quindi privo di jus postulandi, con conseguente inefficacia della notifica presso di lui. Da ciò ha desunto la tardività dell'appello proposto dal Comune, con conseguente inammissibilità dello stesso. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi di ricorso. La causa è stata decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con dichiarazione di inammissibilità dell'appello del Comune. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 3 è stata esaminata nel contesto della disciplina dei termini di impugnazione e della sospensione feriale, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
la deduzione dell'inosservanza del termine breve per impugnare integra un error in procedendo e non un vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
la notificazione della sentenza alla parte personalmente, quando il difensore è privo di jus postulandi, è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare
il relativo motivo è rimasto assorbito; i ricorrenti ne invocavano la violazione per tardività dell'appello
la corte territoriale aveva escluso la violazione del requisito di specificità dell'appello; questione non decisiva nel giudizio di legittimità
la notificazione effettuata presso il procuratore costituito non è valida se questi è sospeso e quindi privo di legittimazione a ricevere atti
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
il vizio denunciato come omesso esame andava in realtà riqualificato come nullità del procedimento
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
non era il corretto paradigma per censurare l'omessa rilevazione della tardività dell'appello
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la Corte ha deciso nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
la questione sulle spese è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo
art. 20, comma secondo, L. 31 dicembre 2012, n. 247
la sospensione facoltativa dall'esercizio della professione fa venir meno, anche se temporaneamente, lo jus postulandi del difensore
Massime di principio
- Quando il difensore costituito sia privo dello jus postulandi per sospensione dall'esercizio professionale, la notificazione della sentenza non può validamente essere eseguita presso di lui e l'elezione di domicilio presso il medesimo perde efficacia.
- In tale situazione, la notificazione della sentenza eseguita direttamente alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ex art. 326 c.p.c., anche se la copia notificata abbia forma esecutiva.
- L'eccezione di tardività dell'impugnazione per violazione del termine breve integra un vizio processuale e deve essere fatta valere come error in procedendo, consentendo alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la declaratoria di inammissibilità dell'appello, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito o la disciplina delle spese del giudizio di merito.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., pronunciando direttamente sulla sorte dell'impugnazione dichiarata tardiva.
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