Cassazione Civile, Ordinanza n. 16488/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato in capo a una società a responsabilità limitata un maggior reddito non dichiarato e, conseguentemente, aveva notificato al socio persona fisica un avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione relativo all'anno 2016, periodo in cui il contribuente era stato socio unico solo fino al 18.4.2016, avendo poi ceduto le quote. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, di non essere stato posto in condizione di difendersi perché l'avviso a lui notificato era motivato per relationem rispetto all'accertamento societario, non allegato e non conoscibile da parte sua. La CTP e poi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avevano annullato l'accertamento. In cassazione l'Agenzia deduceva con due motivi: (1) violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973, art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990 per motivazione per relationem e mancata verifica della conoscenza del contenuto essenziale dell'atto presupposto; (2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 917/1986, dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c. per erronea applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, sostenendo che il giudice di merito aveva fondato il decisum su mere probabilità e non aveva considerato che la prova contraria incombeva sul contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, in caso di mutamento della compagine sociale nel corso dell'esercizio, gli utili extracontabili non possono essere frazionati temporalmente e vanno imputati esclusivamente a chi rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Poiché il contribuente aveva cessato di essere socio nel corso del 2016, l'accertamento del reddito di partecipazione a suo carico per tale annualità è stato considerato ab origine non fondato. Il primo motivo è rimasto assorbito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 39 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento del reddito e presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
invocato per contestare il governo delle prove e delle presunzioni da parte del giudice di merito.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova in ordine alla presunzione di distribuzione degli utili.
richiamato con riferimento alla prova presuntiva e ai relativi criteri di applicazione.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
invocato come parametro della validità della motivazione dell'avviso di accertamento, in particolare quando motivato per relationem.
richiamato quale norma sul contenuto e sulla trasparenza della motivazione degli atti impositivi.
richiamato in relazione all'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile alla soccombenza dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria, ma la presunzione va applicata coerentemente con la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio sociale.
- Quando nel corso dell'esercizio muta la compagine sociale, gli utili extra bilancio non possono essere frazionati pro quota temporis tra socio uscente e subentrante, poiché la maturazione del reddito non è continua e uniforme e non è suscettibile di una quantificazione frazionata nel tempo.
- Se il contribuente non riveste la qualità di socio alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli utili extracontabili, l'accertamento del reddito di partecipazione a suo carico per quell'annualità risulta ab origine infondato.
- Il motivo di ricorso relativo alla motivazione per relationem dell'avviso di accertamento resta assorbito quando la decisione è già definita dalla mancanza, in radice, del presupposto sostanziale della pretesa tributaria.
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