Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16488/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato in capo a una società a responsabilità limitata un maggior reddito non dichiarato e, conseguentemente, aveva notificato al socio persona fisica un avviso di accertamento per maggior reddito di partecipazione relativo all'anno 2016, periodo in cui il contribuente era stato socio unico solo fino al 18.4.2016, avendo poi ceduto le quote. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, di non essere stato posto in condizione di difendersi perché l'avviso a lui notificato era motivato per relationem rispetto all'accertamento societario, non allegato e non conoscibile da parte sua. La CTP e poi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avevano annullato l'accertamento. In cassazione l'Agenzia deduceva con due motivi: (1) violazione dell'art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973, art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990 per motivazione per relationem e mancata verifica della conoscenza del contenuto essenziale dell'atto presupposto; (2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 917/1986, dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c. per erronea applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, sostenendo che il giudice di merito aveva fondato il decisum su mere probabilità e non aveva considerato che la prova contraria incombeva sul contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, in caso di mutamento della compagine sociale nel corso dell'esercizio, gli utili extracontabili non possono essere frazionati temporalmente e vanno imputati esclusivamente a chi rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Poiché il contribuente aveva cessato di essere socio nel corso del 2016, l'accertamento del reddito di partecipazione a suo carico per tale annualità è stato considerato ab origine non fondato. Il primo motivo è rimasto assorbito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria, ma la presunzione va applicata coerentemente con la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio sociale.
  • Quando nel corso dell'esercizio muta la compagine sociale, gli utili extra bilancio non possono essere frazionati pro quota temporis tra socio uscente e subentrante, poiché la maturazione del reddito non è continua e uniforme e non è suscettibile di una quantificazione frazionata nel tempo.
  • Se il contribuente non riveste la qualità di socio alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli utili extracontabili, l'accertamento del reddito di partecipazione a suo carico per quell'annualità risulta ab origine infondato.
  • Il motivo di ricorso relativo alla motivazione per relationem dell'avviso di accertamento resta assorbito quando la decisione è già definita dalla mancanza, in radice, del presupposto sostanziale della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.