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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12984/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento di euro 175.291,83, notificata per omesso o carente versamento di IRPEF, addizionali comunali e regionali relative all’anno d’imposta 2014, emessa a seguito di controllo automatizzato del modello Unico 2015 ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendo, in sintesi, che: il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato la procedura come controllo automatizzato senza considerare che era stato inviato un avviso non recapitato e che ciò avrebbe imposto una diversa procedura; era stato violato il contraddittorio endoprocedimentale e l’obbligo di invito a chiarimenti; la sentenza d’appello sarebbe stata solo apparente o insufficiente nella motivazione; vi sarebbe stata omessa pronuncia sul motivo relativo alla nullità della cartella per la dizione ritenuta criptica 'omesso o carente versamento'; la cartella sarebbe stata nulla anche per difetto di motivazione quanto al calcolo degli interessi, alle aliquote, al periodo di riferimento e al tasso applicato, con possibile profilo di anatocismo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che nel controllo automatizzato ex art. 36-bis l’Amministrazione si limita ai dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e dall’anagrafe tributaria, senza attività istruttoria o valutazioni sostanziali; in caso di imposte dichiarate e non versate non è necessaria la preventiva comunicazione, né il contraddittorio ex art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000, salvo incertezze rilevanti nella dichiarazione, che nel caso concreto non sono state dimostrate. Ha escluso anche il vizio di motivazione, ritenendo la sentenza di merito adeguatamente argomentata. Quanto ai secondi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte ha affermato che la cartella emessa a seguito di liquidazione sulla base della stessa dichiarazione del contribuente può essere motivata mediante il richiamo a tale dichiarazione e, per gli interessi, mediante il richiamo all’atto presupposto e la quantificazione degli accessori; ha inoltre rilevato che non vi era omessa pronuncia, poiché la questione sulla motivazione era stata comunque affrontata e comunque la censura del ricorrente si risolveva in una tesi incompatibile con la decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata e non costituita.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Il controllo automatizzato consente la liquidazione sulla base dei dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e dell’anagrafe tributaria, senza attività istruttoria o valutazioni sostanziali; la comunicazione preventiva non è necessaria se la pretesa deriva da omessi versamenti di somme dichiarate, salvo incertezze rilevanti nella dichiarazione.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    Il controllo formale è distinto dal controllo automatizzato perché consente una limitata attività istruttoria e la comunicazione dell’esito ha funzione di garanzia; la fattispecie concreta non vi rientra.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma omologa all’art. 36-bis per l’IVA, richiamata per ribadire i limiti del controllo automatizzato e la motivazione della cartella emessa all’esito di tale procedura.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera in via generalizzata per tutte le iscrizioni a ruolo da liquidazione automatizzata.

  • art. 25, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente per censurare la cartella, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione e sul calcolo degli accessori.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    L’obbligo motivazionale della cartella è modulato in relazione alla natura dell’atto e, quando segue la liquidazione sulla base della dichiarazione, può essere assolto con il richiamo alla dichiarazione o all’atto presupposto.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato, insieme all’art. 7 dello Statuto del contribuente, per affermare che la cartella è congruamente motivata se rinvia all’atto precedente e quantifica gli accessori.

  • art. 112 c.p.c.

    Il preteso vizio di omessa pronuncia è escluso quando la questione risulta comunque decisa in modo incompatibile con la tesi difensiva del ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro usato per denunciare la violazione di legge nei primi e terzi motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro usato per denunciare il vizio processuale di omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per dedurre l’apparente o omessa motivazione; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della sentenza di merito è effettiva e intelligibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 l’Amministrazione può limitarsi ai dati immediatamente desumibili dalla dichiarazione e dall’anagrafe tributaria; non sono consentite attività istruttorie sostanziali o valutazioni che presuppongano ricostruzioni autonome del reddito o dell’imposta.
  • Se la cartella deriva da omesso versamento di somme già dichiarate dal contribuente, non è necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità né il contraddittorio endoprocedimentale, salvo che la dichiarazione presenti incertezze su aspetti rilevanti.
  • La distinzione tra controllo automatizzato e controllo formale è decisiva: il controllo formale ex art. 36-ter presuppone una limitata attività istruttoria e può richiedere interlocuzione preventiva, mentre quello automatizzato no.
  • La cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione basata sulla stessa dichiarazione del contribuente può essere motivata per relationem, mediante richiamo alla dichiarazione o all’atto presupposto, senza necessità di esporre nuovamente tutti i presupposti fattuali e giuridici della pretesa.
  • La motivazione della cartella sugli interessi è sufficiente quando consente di individuare l’atto presupposto e la quantificazione degli accessori; non è necessario, in quel contesto, riportare analiticamente ogni voce di calcolo se l’atto è comunque intelligibile.
  • Non vi è omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito affronta implicitamente o esplicitamente la questione in modo incompatibile con la tesi difensiva che si assume trascurata.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia meramente apparente o incomprensibile; non basta la mera insoddisfazione della parte rispetto all’esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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