Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19857/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2008-2011, con i quali l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la detraibilità dell'IVA esposta in fatture relative a lavori di urbanizzazione ed edilizi eseguiti per la realizzazione di un opificio in area industriale. La pretesa si fondava su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e sull'assunto che le fatture fossero riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il contribuente non avesse dato prova certa della propria buona fede, né fosse sufficiente la mera prova del pagamento delle fatture o dell'effettiva realizzazione dell'opera. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per asserita emissione degli avvisi prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dal PVC; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost.; 3) omessa pronuncia su ulteriori questioni riproposte in appello, tra cui decadenza, difetto di motivazione degli avvisi e illegittimità per emissione ante tempus; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 19 d.P.R. 633/1972, oltre che della VI direttiva CEE, sostenendo che la CTR avesse omesso di esaminare la documentazione prodotta e avesse trascurato gli elementi idonei a provare la regolarità delle operazioni e la buona fede del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione del mancato rispetto del termine di sessanta giorni era coperta da giudicato interno, essendo stata respinta in primo grado e non essendo stata appellata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, non era apparente né mancante, poiché esprimeva chiaramente le ragioni del decisum: accertata fittizietà delle operazioni e mancato assolvimento, da parte del contribuente, dell'onere di provare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che sul profilo dell'emissione ante tempus si era formato il giudicato interno e che sulle ulteriori eccezioni vi era una statuizione implicita di rigetto, incompatibile con la decisione di merito che aveva confermato la pretesa fiscale. Ha infine reputato inammissibile/infondato il quarto motivo, perché sotto la veste della violazione di legge e dell'omesso esame il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio; inoltre non aveva indicato un vero "fatto storico" decisivo omesso dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    termine dilatorio di sessanta giorni

    il mancato rispetto del termine può essere dedotto, ma nella specie la questione era coperta da giudicato interno perché non impugnata la decisione di primo grado che l'aveva respinta.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria è nulla solo se la motivazione è mancante o meramente apparente; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    richiede che la decisione sia sorretta da motivazione percepibile e non meramente apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporti implicitamente il rigetto della questione non espressamente esaminata.

  • art. 2697 c.c.

    nel contesto delle operazioni soggettivamente inesistenti incombe al contribuente provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato come norma invocata dal ricorrente in tema di accertamento, ma la censura è stata reputata inidonea a scalfire la decisione di merito.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    la detrazione IVA è esclusa quando le operazioni siano ritenute soggettivamente inesistenti e il contribuente non provi la propria buona fede.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per difetto di motivazione degli avvisi, ma la relativa questione è stata superata dalla conferma nel merito della pretesa impositiva.

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    richiamato dal ricorrente per difetto di motivazione degli avvisi, ma la relativa questione è stata superata dalla conferma nel merito della pretesa impositiva.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per decadenza del potere accertativo, ma la censura è stata ritenuta assorbita o implicitamente rigettata.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    richiamato dal ricorrente per decadenza del potere accertativo, ma la censura è stata ritenuta assorbita o implicitamente rigettata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il rigoroso rispetto degli oneri di specificazione e produzione rilevanti per il vizio di omesso esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato ai fini della statuizione sul contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione non può essere riconosciuta se l'Amministrazione contesta la frode e il contribuente non dimostra di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non esserne coinvolto.
  • La prova della buona fede non è soddisfatta dalla sola regolarità formale della contabilità, dal pagamento delle fatture o dalla circostanza che l'opera o il servizio siano stati effettivamente realizzati.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente richiede una motivazione obiettivamente incomprensibile o inesistente; una motivazione sintetica ma idonea a rendere percepibile il percorso logico della decisione è sufficiente.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito sia logicamente incompatibile con l'accoglimento della questione non espressamente trattata, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: sotto le forme della violazione di legge o del vizio motivazionale non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., occorre indicare un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non bastano contestazioni sulla valutazione di documenti o prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.