Cassazione Civile, Ordinanza n. 19811/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un maggior reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005 nei confronti di una società, ritenendo inesistenti soggettivamente alcune operazioni commerciali fatturate a un'altra società e prospettando anche profili penal-tributari. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto perché carente di motivazione, fondato su documenti non allegati e non conosciuti dalla contribuente, oltre che emesso prima del decorso del termine di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, senza indicazione di ragioni di urgenza, e oltre il termine di decadenza, senza prova dell'inoltro della denuncia penale per il raddoppio dei termini. In Cassazione l'Agenzia deduceva: violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per asserita impossibilità di accesso nei locali e per ragioni di urgenza; violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento IVA; nullità della sentenza per asserita mancata considerazione della prova della trasmissione della denuncia penale; violazione delle norme sull'accertamento e sulle presunzioni, sostenendo che l'atto non era fondato su documenti non allegati ma su informazioni assunte presso la sede della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso, ritenendo che esso censurasse norme inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il vizio accertato dalla CTR riguardava il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, disciplinato da altre disposizioni. L'inammissibilità del quarto motivo ha reso incontestata una delle rationes decidendi poste a base della decisione di appello, con conseguente assorbimento degli altri tre motivi. Il ricorso dell'Agenzia è quindi rimasto senza accoglimento; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta dall'Agenzia per i primi, secondo e quarto motivo, ma il quarto è stato ritenuto inammissibile per inconferenza delle norme invocate rispetto al vizio di motivazione dell'atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza e il travisamento della prova avrebbero dovuto essere veicolati, secondo la Corte, tramite censure corrette sul piano processuale; il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza normativa.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
È la norma richiamata in relazione al divieto di emanare l'atto impositivo prima del decorso del termine post-accesso, salvo urgenza adeguatamente motivata.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Norma invocata per il raddoppio dei termini di accertamento IVA; la CTR aveva ritenuto necessaria la denuncia penale, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 37, commi 25 e 26, d.l. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006
Norme richiamate dall'Agenzia per sostenere il raddoppio dei termini di accertamento; la questione non è stata esaminata nel merito per assorbimento.
Norma invocata per sostenere che la documentazione relativa alla denuncia penale era stata prodotta nel giudizio di merito; motivo assorbito.
artt. 32 e 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Norme sulle presunzioni e sui poteri di accertamento richiamate nel quarto motivo, ma ritenute inconferenti rispetto al vizio di motivazione dell'avviso.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Norma in materia di accertamento IVA richiamata nel quarto motivo, ma non pertinente alla censura sulla motivazione dell'atto.
Norma sulle presunzioni semplici richiamata nel quarto motivo, ma non attinente alla ratio della decisione impugnata.
La Corte ricorda che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deriva da questa disposizione, non dalle norme invocate nel quarto motivo.
La Corte indica questa disposizione come fonte dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento IVA.
Richiamato dalla Corte come norma processuale corretta per denunciare un eventuale travisamento della prova.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando denuncia la violazione di norme che non attengono alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, realizzando un vizio di sussunzione per inconferenza della norma invocata rispetto al fatto accertato dal giudice di merito.
- Quando la censura mira in realtà a contestare l'erronea percezione del contenuto dell'atto o della prova da parte del giudice di merito, il vizio deve essere veicolato con i corretti strumenti processuali, e non mediante una generica denuncia di violazione di norme sostanziali inconferenti.
- Se una delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione di merito rimane validamente intangibile per l'inammissibilità del motivo che la investe, gli ulteriori motivi che colpiscono rationes alternative o ulteriori risultano assorbiti.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento va ricondotto alle specifiche disposizioni che disciplinano l'atto impositivo, e non a norme in tema di accertamento presuntivo o di poteri istruttori, quando la censura riguarda esclusivamente il difetto di motivazione dell'atto.
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