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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19806/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia riguarda l'omologazione/reiezione di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale. La società proponente aveva inserito nel piano il trattamento falcidiato del credito erariale e un assetto economico fondato sulla prosecuzione dell'attività. La corte territoriale aveva ritenuto la proposta non conforme al modello legale perché: la relazione ex art. 160, comma 2, l.f. e l'integrazione erano lacunose e inattendibili nella stima dei crediti e delle altre poste attive; erano stati forniti dati imprecisi o non spiegati, tra cui la svalutazione di crediti commerciali, la copertura di un credito maggiore tramite compensazione pubblicitaria, la completa svalutazione del credito di regresso verso la controllata e l'omessa considerazione di possibili azioni di responsabilità contro gli amministratori; inoltre erano stati richiamati profili di non fattibilità del piano per il peggioramento dei ricavi rispetto alle previsioni. La ricorrente ha dedotto, con tre motivi, violazione di legge: (1) l'erronea affermazione dell'inesistenza o irrilevanza del credito di regresso verso la controllata a seguito del conferimento di ramo d'azienda, sostenendo che l'art. 2560 c.c. non impediva la valutazione di tale credito e che la controllata non avrebbe avuto capacità solutoria; (2) l'illegittimo sconfinamento del giudice nel merito economico, perché la corte d'appello avrebbe valutato la convenienza della proposta e la probabilità di successo del piano invece della sola fattibilità giuridica, nonché l'asserita conformità della relazione dell'attestatore al modello legale; (3) l'erronea censura della relazione per l'omessa analisi delle eventuali azioni di responsabilità contro l'amministratore unico, assumendo che l'attestatore non fosse tenuto a esprimersi sull'esperibilità di tali azioni salvo previsione espressa nel piano. La curatela ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando che la proposta concordataria non destinasse integralmente ai creditori privilegiati erariali i flussi attesi dalla continuità aziendale, in violazione della par condicio e delle norme richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, poiché la questione riguardava il regresso interno della società che aveva pagato debiti della controllata, e non la responsabilità verso i terzi creditori ex art. 2560 c.c.; ha quindi ribadito che la solidarietà prevista da tale norma tutela i creditori e non modifica la titolarità sostanziale del debito. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, affermando che nel concordato preventivo il giudice deve controllare la fattibilità giuridica e la concreta realizzabilità della causa della procedura, non la convenienza economica della proposta; nel caso concreto la corte territoriale aveva legittimamente censurato la documentazione per imprecisioni, lacune e inattendibilità, rilevando che l'attestatore non aveva fornito un'analisi critica e motivata sufficiente a consentire ai creditori una decisione informata. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 2560 c.c.

    la solidarietà dell'acquirente dell'azienda verso i creditori tutela questi ultimi e non trasferisce la posizione debitoria sostanziale; il debitore effettivo resta il soggetto cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, con conseguente possibile regresso del coobbligato che abbia pagato.

  • art. 160, comma 2, l.f.

    impone un controllo sulla completezza, affidabilità e sufficienza della relazione attestativa, che deve consentire ai creditori di conoscere l'effettiva consistenza dell'attivo e valutare consapevolmente la proposta; la carenza informativa può integrare difetto dei presupposti giuridici della procedura.

  • art. 182-ter l.f.

    richiamato in relazione al trattamento del credito erariale nel concordato e alla dedotta violazione della par condicio e della disciplina della falcidia dei crediti fiscali.

  • art. 161, comma 3, l.f.

    richiamato tra le norme del ricorso in tema di contenuto della domanda e della documentazione a supporto della proposta concordataria.

  • art. 186-bis l.f.

    richiamato in relazione al concordato con continuità aziendale e alla destinazione dei flussi attesi dalla continuità.

  • art. 2740 c.c.

    invocato dalla parte ricorrente per sostenere che la falcidia del credito erariale violerebbe la regola della responsabilità patrimoniale generale.

  • art. 2741 c.c.

    invocato dalla parte ricorrente per denunciare una pretesa violazione della par condicio creditorum.

  • art. 2446 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla mancata considerazione di eventuali azioni di responsabilità contro gli amministratori.

  • art. 2447 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla situazione patrimoniale e alla responsabilità degli amministratori.

  • art. 2486 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla gestione societaria e ai possibili profili di responsabilità degli amministratori.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo il giudice non deve sindacare la convenienza economica della proposta, riservata ai creditori, ma deve verificare la fattibilità giuridica e la concreta realizzabilità della causa della procedura.
  • La fattibilità giuridica del concordato richiede una documentazione completa, coerente e attendibile; relazioni attestative lacunose, generiche o apodittiche possono integrare un difetto dei presupposti di ammissibilità.
  • L'attestatore deve fornire un'analisi critica e motivata delle principali poste attive e dei profili rilevanti per il realizzo dell'attivo, in modo da consentire ai creditori una decisione informata.
  • La previsione di solidarietà verso i terzi creditori nella cessione/conferimento d'azienda tutela i creditori e non altera il rapporto interno tra coobbligati; chi paga un debito altrui può agire in regresso contro il soggetto effettivamente obbligato.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che mira, sotto la veste della violazione di legge, a sollecitare una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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