Cassazione Civile, Ordinanza n. 19805/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contraente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di ormeggio e servizi portuali stipulato nel 2008 e successivamente ceduto al ricorrente nel 2013. In arbitrato, il collegio aveva dichiarato inefficaci alcune clausole del contratto ritenute vessatorie e aveva rigettato le ulteriori domande del ricorrente. La Corte d'appello aveva poi rigettato l'impugnazione del lodo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia, allegando una scrittura privata del 24 aprile 2023 con cui le parti avevano definito transattivamente la controversia. La Corte ha quindi dovuto valutare gli effetti processuali della rinuncia non comunicata alla controricorrente e della sopravvenuta transazione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, non essendo stata comunicata alla controricorrente ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., non era idonea a determinare l'estinzione del processo. Tuttavia, la produzione della scrittura privata di transazione ha dimostrato il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione dell'impugnazione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate e non è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, per essere idonea a determinare l'estinzione del processo nel regime applicabile, richiede la comunicazione alla controparte; in mancanza, non produce tale effetto estintivo.
art. 3, comma 28, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
comma ventottesimo, lett. m)
La disposizione sostitutiva dell'art. 390 c.p.c. è richiamata per individuare il testo applicabile al giudizio, in relazione alla data dell'adunanza camerale.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La norma transitoria rende applicabile al giudizio il nuovo testo dell'art. 390 c.p.c. poiché l'adunanza è stata fissata dopo il 1° gennaio 2023.
art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197
comma trecentottantesimo, lett. a)
È richiamata quale disposizione che modifica la disciplina transitoria applicabile al procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato quando l'inammissibilità deriva dalla sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione, anziché da una valutazione di infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione transattiva della controversia, se documentata in giudizio, può far venir meno l'interesse alla decisione dell'impugnazione e condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La rinuncia al ricorso non comunicata alla controparte, nei casi in cui la comunicazione sia richiesta dalla disciplina applicabile, non determina l'estinzione del processo.
- Ai fini del raddoppio del contributo unificato, l'inammissibilità dovuta alla sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione non equivale a una pronuncia di merito sulla fondatezza del ricorso.
- Quando la lite sia stata definita in via transattiva dopo la proposizione dell'impugnazione, le spese possono essere integralmente compensate per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
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