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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19812/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva presentato nel 2006 istanza di rimborso IVA per euro 400.000, riferita all’anno d’imposta 2005, ma il credito di cui chiedeva la restituzione era stato fatto risalire ad acquisti e operazioni degli anni 2002-2003. L’Amministrazione aveva negato il rimborso, richiamando anche precedenti avvisi di accertamento con cui erano state contestate fatture per operazioni inesistenti; tali avvisi erano stati poi annullati con sentenza passata in giudicato. Dopo un primo contenzioso processuale sul diniego e una precedente cassazione per difetto di specificità dell’appello, la CTR, in sede di rinvio/riassunzione, ha rigettato la domanda ritenendo tardiva la richiesta di rimborso e comunque insussistenti i presupposti sostanziali del credito, valorizzando l’accertamento negativo e i verbali della Guardia di finanza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza per mancanza assoluta dei requisiti essenziali e motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111 Cost.; (2) violazione degli artt. 19, 30, 38-bis e 54 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto tardiva la domanda e avesse fondato la decisione su circostanze di fatto e su verbali di accertamento non decisivi, specie alla luce dell’annullamento dei precedenti avvisi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza di merito era chiara, puntuale e controllabile, quindi non apparente né mancante nel "minimo costituzionale". Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva deciso su due rationes autonome: da un lato la tardività della richiesta di rimborso rispetto al credito IVA maturato nel 2002; dall’altro, soprattutto, l’insussistenza dei presupposti sostanziali del rimborso, desunta da un accertamento negativo e dalla mancanza di prova contraria da parte della contribuente. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente pretendeva in sostanza una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con gli ulteriori adempimenti conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La violazione è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, chiara e controllabile.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale per dedurre la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, la censura motivazionale è ammessa solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla disciplina IVA, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza senza accogliere la prospettazione della contribuente.

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come base normativa del rimborso IVA, ma la Corte ha confermato la decisione di merito che ha negato il rimborso per tardività e insussistenza dei presupposti.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    La richiesta di rimborso IVA deve essere proposta nei termini e con i presupposti previsti dalla disciplina; nel caso concreto la domanda è stata reputata tardiva e comunque infondata nel merito.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse errori di diritto nella sentenza impugnata.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti entro i limiti oggettivi della causa petendi e del bene della vita; può operare anche tra atti tributari diversi se identico è il rapporto sottostante e, in taluni casi, estendersi a periodi d’imposta diversi quando permangono immutati elementi di fatto comuni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, gli adempimenti relativi al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile, oppure se è omesso l’esame di un fatto storico decisivo; non è più ammessa una critica di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes autonome, il ricorso per cassazione deve attaccarle tutte; se una ratio decisiva resta intatta, il ricorso non può essere accolto.
  • In tema di rimborso IVA, il contribuente deve allegare e provare i presupposti sostanziali del credito; la mera contestazione dell’atto di diniego non basta se l’Amministrazione ha evidenziato l’assenza di elementi idonei a dimostrare l’esistenza del diritto restitutorio.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, quando la censura investe in realtà il giudizio di merito del giudice territoriale.
  • Il giudicato tributario può spiegare effetti anche rispetto ad atti diversi e, in determinate condizioni, a periodi d’imposta diversi, purché restino identici il rapporto sostanziale controverso e gli elementi di fatto o preliminari comuni non mutati nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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