Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un appalto pubblico stipulato per lavori di variante e ammodernamento di una strada comunale. L'appaltatore aveva agito per ottenere il pagamento di una parte del corrispettivo ancora dovuta, oltre interessi per ritardato pagamento, revisione prezzi e risarcimento danni. Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale ha riconosciuto al creditore una somma riferita a un quarto stato di avanzamento lavori, osservando che i lavori di variante erano stati approvati dal Comune con delibera di giunta municipale, con effetto sanante, e che tale approvazione rendeva fondata la pretesa. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con due motivi, l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962, sostenendo che gli interessi di mora avrebbero dovuto decorrere dall'ultimazione dei lavori e non dalla successiva approvazione comunale, poiché i lavori non avrebbero richiesto autorizzazione e non avrebbero comportato aumento di spesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e non denunciavano specificamente la violazione del dictum rescindente fissato nel precedente giudizio di cassazione con rinvio. Ha inoltre osservato che la corte di merito aveva comunque esaminato i fatti allegati ed escluso, con motivazione non adeguatamente censurata, che i lavori di variante non avessero comportato aumento di spesa. Conseguentemente è stata confermata la statuizione sulla decorrenza degli interessi e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. n. 1063/1962
richiamato come base normativa per la decorrenza degli interessi di mora nei lavori pubblici, in relazione alla disciplina dell'appalto e delle varianti approvate
art. 36 d.P.R. n. 1063/1962
richiamato insieme all'art. 35 per sostenere la disciplina degli interessi dovuti sul corrispettivo dell'appalto
art. 394 c.p.c.
il giudice di legittimità afferma che il ricorrente non aveva denunciato specificamente la violazione del dictum rescindente nel giudizio di rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura del merito.
- Quando la sentenza è resa in sede di rinvio, la censura deve investire specificamente la violazione del dictum rescindente; altrimenti la doglianza è inidonea a scalfire la decisione.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile se la sentenza impugnata ha invece esaminato il fatto controverso e lo ha valutato, ponendo una motivazione non specificamente attaccata.
- In tema di appalto pubblico, la questione sulla decorrenza degli interessi sul corrispettivo va valutata alla luce dell'effettiva approvazione dei lavori di variante e della rilevanza dell'eventuale aumento di spesa, secondo l'accertamento di merito non sindacato validamente in cassazione.
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