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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19809/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due distinti giudizi tributari aventi ad oggetto, rispettivamente, una comunicazione di debito solidale e una cartella di pagamento emesse ai sensi dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 per IVA non versata dal cedente in operazioni di acquisto di autovetture negli anni 2006-2007. In un primo giudizio la CTP aveva accolto il ricorso della società contro la comunicazione emessa dall'ufficio di Perugia, ma la CTR dell'Umbria aveva rigettato l'appello dell'Agenzia per decadenza dell'amministrazione; la Cassazione, con sentenza n. 18700/2022, ha invece accolto il ricorso dell'Ufficio ritenendo inapplicabile il termine decadenziale dell'art. 57 d.P.R. n. 633/1972 perché l'atto non era un avviso di accertamento. In un secondo giudizio la CTP di Brescia aveva rigettato l'impugnazione della società avverso la cartella di pagamento, e la CTR Lombardia aveva confermato; la Cassazione, con sentenza n. 18701/2022, ha rigettato il ricorso della contribuente. La società ha quindi chiesto la revocazione di entrambe le sentenze deducendo errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente supposto l'esistenza di due obbligazioni tributarie distinte, mentre vi sarebbe stato un solo debito d'imposta originato dal medesimo fatto generatore; secondo la ricorrente, le due decisioni avrebbero prodotto un paradossale effetto di duplicazione della pretesa erariale e violato il ne bis in idem, poiché i due atti sarebbero espressione della stessa pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il dedotto errore non integrasse un errore di fatto revocatorio: il tema dell'identità o meno della pretesa impositiva era stato oggetto di discussione processuale, e comunque la censura mirava in sostanza a contestare la valutazione e l'interpretazione degli atti e dei motivi di ricorso, non una mera svista materiale. La revocazione è stata quindi dichiarata inammissibile. La Corte ha richiamato il principio per cui l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e non controversa, e non può risolversi in una critica alla lettura giuridico-processuale compiuta dal giudice di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento di euro 8.000,00 oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    norma posta a base delle comunicazioni di debito solidale e della cartella impugnate nei giudizi presupposti

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    termine decadenziale ritenuto dalla precedente sentenza di merito non applicabile alla comunicazione di debito solidale, perché l'atto non ha natura di avviso di accertamento

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la revocazione è ammessa solo per errore di fatto, cioè per una svista materiale o errore di percezione, non per errori di valutazione o interpretazione degli atti

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per escludere la definitività della sentenza invocata dalla ricorrente ai fini del dedotto ne bis in idem

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante con immediatezza dal confronto tra sentenza e atti di causa, e non può riguardare questioni giuridiche, valutazioni probatorie o interpretazioni degli atti processuali.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la doglianza mira a contestare come la Corte abbia letto i motivi di ricorso o abbia qualificato giuridicamente gli atti oggetto del giudizio; in tal caso si è dinanzi a un errore di giudizio, non a un errore di fatto.
  • La revocazione è inammissibile se il fatto asseritamente travisato era comunque controverso nel giudizio definito dalla sentenza impugnata o se la censura richiede indagini ermeneutiche o valutative ulteriori rispetto al semplice raffronto tra sentenza e documenti.
  • Ai fini del giudizio di revocazione, non costituisce errore di fatto la diversa conclusione raggiunta in due giudizi relativi ad atti differenti, anche se riferiti al medesimo rapporto sostanziale, quando la decisione impugnata abbia effettivamente esaminato i distinti oggetti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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