Cassazione Civile, Ordinanza n. 37284/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di precedenti avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse sportive riferiti agli anni d'imposta 2011 e 2013. Il contribuente aveva contestato dinanzi al giudice tributario la validità della cartella per plurimi profili formali: mancata redazione su foglio A4; asserita carenza di genuinità, immodificabilità e validità legale del documento notificato via PEC; omessa indicazione del responsabile del procedimento di notificazione; omessa sottoscrizione del ruolo. Aveva inoltre dedotto la nullità della cartella per difetto di motivazione sul criterio di quantificazione degli interessi e, infine, l'erronea liquidazione delle spese di primo grado e la mancata compensazione. La CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo infondate le censure. In cassazione il ricorrente ha riproposto sei motivi, denunciando omessa pronuncia e violazioni di legge con riguardo ai vizi formali della cartella, alla motivazione sugli interessi e alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si lamentava l'omessa pronuncia della CTR sui vizi formali della cartella, osservando che: la prescrizione del modello A4 non è assistita da sanzione di nullità; la notifica via PEC di copia informatica di cartella originariamente cartacea non richiede necessariamente firma digitale né attestazione di conformità, e comunque i vizi risultano sanati dal raggiungimento dello scopo; il responsabile del procedimento era indicato; l'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta nullità, operando la presunzione di riferibilità dell'atto e gravando sul contribuente l'onere di provare specifici elementi contrari. È stato poi rigettato il motivo sulla motivazione degli interessi, perché la cartella seguiva avvisi di accertamento già determinativi del debito e degli interessi, sicché bastava il richiamo all'atto presupposto e l'indicazione degli accessori maturati, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite. Infine, è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulle spese di primo grado: la compensazione è discrezionale e non deve essere motivata; inoltre la doglianza era generica e comunque infondata perché il d.m. n. 55 del 2014 non distingue diritti e onorari e la liquidazione effettuata era inferiore ai parametri applicabili. Nessuna liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è stata disposta per mancata difesa scritta dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure di cassazione sono state incanalate come violazioni di legge e omessa pronuncia, ma tutte ritenute infondate o in parte inammissibili.
È stato invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso che i motivi non esaminati dal giudice d'appello imponessero cassazione, potendo decidere nel merito perché infondati.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione e per il principio di ragionevole durata, che consente alla Corte di evitare il rinvio quando la questione è infondata e non richiede accertamenti di fatto.
art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Invocato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'omissione motivazionale della sentenza di appello.
Richiamato a sostegno della denuncia di motivazione insufficiente o apparente.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per le regole motivazionali del processo tributario.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per contestare il contenuto motivazionale della sentenza tributaria.
art. 1, comma 2, d.m. 28 giugno 1999
«il modello di cartella di pagamento è predisposto su fogli di formato A4»
La sua violazione non comporta nullità della cartella, mancando una sanzione espressa.
legge n. 82 del 2005
Richiamata per i requisiti di genuinità, immodificabilità e validità legale dei documenti informatici; la Corte ha escluso che la mancata attestazione di conformità del pdf notificato via PEC renda invalida la cartella.
art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973
L'omessa sottoscrizione del ruolo non è sanzionata con nullità; opera la presunzione di riferibilità dell'atto e il contribuente deve provare specificamente il contrario.
art. 7 della legge n. 212 del 2000
L'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, quando l'atto segue un precedente accertamento, dal richiamo a tale atto e dall'indicazione degli accessori maturati.
art. 3 della legge n. 241 del 1990
Concorre, insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente, a fondare l'obbligo motivazionale; nel caso di specie è stato ritenuto rispettato.
art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla CTR come base normativa delle somme richieste a titolo di interessi di mora.
Applicato il principio del raggiungimento dello scopo per escludere la nullità di eventuali irregolarità della notificazione.
Norma del procedimento camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in cassazione.
Richiamato, in lettura costituzionalmente orientata, per consentire alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando la questione è infondata.
art. 1, lett. f), d.P.R. n. 68 del 2005
Richiamato per la definizione del messaggio PEC come documento informatico con eventuali allegati.
art. 1, lett. i-ter), d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato per la nozione di copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.
art. 1, lett. i-quinquies), d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato per la nozione di duplicato informatico.
art. 21-octies della legge n. 241 del 1990
Richiamato a sostegno dell'irrilevanza dei vizi dell'atto vincolato privi di incidenza sul contenuto dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Usato come parametro per la liquidazione delle spese; la Corte osserva che non distingue diritti e onorari e che la liquidazione operata era comunque contenuta nei limiti dei parametri.
È il corpo normativo di riferimento per cartella di pagamento, ruolo e interessi di mora.
Massime di principio
- La violazione di prescrizioni meramente formali sul modello della cartella di pagamento non determina nullità se la norma violata non prevede espressamente la sanzione invalidante.
- Nella notificazione a mezzo PEC di una cartella originariamente cartacea, la trasmissione di una copia informatica in PDF è valida anche senza firma digitale o attestazione di conformità, in mancanza di una previsione normativa contraria, e comunque le irregolarità sono sanate se l'atto raggiunge il suo scopo conoscitivo.
- L'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta, di per sé, invalidità della pretesa tributaria, operando la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente; incombe sul contribuente l'onere di allegare e provare specifici elementi contrari.
- Quando la cartella segue un precedente atto impositivo che abbia già determinato il quantum del tributo e degli interessi, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo a quell'atto e dall'indicazione degli accessori maturati.
- Nel giudizio di legittimità, se un motivo di appello omesso dal giudice di merito è comunque infondato e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito evitando il rinvio.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata adozione non richiede una specifica motivazione.
- La censura sulla liquidazione delle spese deve essere specifica: il ricorrente deve indicare con precisione l'errore commesso dal giudice e non può limitarsi a contestazioni generiche sui parametri applicati.
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