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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37284/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di precedenti avvisi di accertamento per imposta unica sulle scommesse sportive riferiti agli anni d'imposta 2011 e 2013. Il contribuente aveva contestato dinanzi al giudice tributario la validità della cartella per plurimi profili formali: mancata redazione su foglio A4; asserita carenza di genuinità, immodificabilità e validità legale del documento notificato via PEC; omessa indicazione del responsabile del procedimento di notificazione; omessa sottoscrizione del ruolo. Aveva inoltre dedotto la nullità della cartella per difetto di motivazione sul criterio di quantificazione degli interessi e, infine, l'erronea liquidazione delle spese di primo grado e la mancata compensazione. La CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo infondate le censure. In cassazione il ricorrente ha riproposto sei motivi, denunciando omessa pronuncia e violazioni di legge con riguardo ai vizi formali della cartella, alla motivazione sugli interessi e alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si lamentava l'omessa pronuncia della CTR sui vizi formali della cartella, osservando che: la prescrizione del modello A4 non è assistita da sanzione di nullità; la notifica via PEC di copia informatica di cartella originariamente cartacea non richiede necessariamente firma digitale né attestazione di conformità, e comunque i vizi risultano sanati dal raggiungimento dello scopo; il responsabile del procedimento era indicato; l'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta nullità, operando la presunzione di riferibilità dell'atto e gravando sul contribuente l'onere di provare specifici elementi contrari. È stato poi rigettato il motivo sulla motivazione degli interessi, perché la cartella seguiva avvisi di accertamento già determinativi del debito e degli interessi, sicché bastava il richiamo all'atto presupposto e l'indicazione degli accessori maturati, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite. Infine, è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulle spese di primo grado: la compensazione è discrezionale e non deve essere motivata; inoltre la doglianza era generica e comunque infondata perché il d.m. n. 55 del 2014 non distingue diritti e onorari e la liquidazione effettuata era inferiore ai parametri applicabili. Nessuna liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è stata disposta per mancata difesa scritta dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure di cassazione sono state incanalate come violazioni di legge e omessa pronuncia, ma tutte ritenute infondate o in parte inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso che i motivi non esaminati dal giudice d'appello imponessero cassazione, potendo decidere nel merito perché infondati.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per il dovere di motivazione e per il principio di ragionevole durata, che consente alla Corte di evitare il rinvio quando la questione è infondata e non richiede accertamenti di fatto.

  • art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'omissione motivazionale della sentenza di appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno della denuncia di motivazione insufficiente o apparente.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per le regole motivazionali del processo tributario.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per contestare il contenuto motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 1, comma 2, d.m. 28 giugno 1999

    «il modello di cartella di pagamento è predisposto su fogli di formato A4»

    La sua violazione non comporta nullità della cartella, mancando una sanzione espressa.

  • legge n. 82 del 2005

    Richiamata per i requisiti di genuinità, immodificabilità e validità legale dei documenti informatici; la Corte ha escluso che la mancata attestazione di conformità del pdf notificato via PEC renda invalida la cartella.

  • art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973

    L'omessa sottoscrizione del ruolo non è sanzionata con nullità; opera la presunzione di riferibilità dell'atto e il contribuente deve provare specificamente il contrario.

  • art. 7 della legge n. 212 del 2000

    L'obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto, quando l'atto segue un precedente accertamento, dal richiamo a tale atto e dall'indicazione degli accessori maturati.

  • art. 3 della legge n. 241 del 1990

    Concorre, insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente, a fondare l'obbligo motivazionale; nel caso di specie è stato ritenuto rispettato.

  • art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla CTR come base normativa delle somme richieste a titolo di interessi di mora.

  • art. 156 c.p.c.

    Applicato il principio del raggiungimento dello scopo per escludere la nullità di eventuali irregolarità della notificazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma del procedimento camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato, in lettura costituzionalmente orientata, per consentire alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando la questione è infondata.

  • art. 1, lett. f), d.P.R. n. 68 del 2005

    Richiamato per la definizione del messaggio PEC come documento informatico con eventuali allegati.

  • art. 1, lett. i-ter), d.lgs. n. 82 del 2005

    Richiamato per la nozione di copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.

  • art. 1, lett. i-quinquies), d.lgs. n. 82 del 2005

    Richiamato per la nozione di duplicato informatico.

  • art. 21-octies della legge n. 241 del 1990

    Richiamato a sostegno dell'irrilevanza dei vizi dell'atto vincolato privi di incidenza sul contenuto dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Usato come parametro per la liquidazione delle spese; la Corte osserva che non distingue diritti e onorari e che la liquidazione operata era comunque contenuta nei limiti dei parametri.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    È il corpo normativo di riferimento per cartella di pagamento, ruolo e interessi di mora.

Massime di principio

  • La violazione di prescrizioni meramente formali sul modello della cartella di pagamento non determina nullità se la norma violata non prevede espressamente la sanzione invalidante.
  • Nella notificazione a mezzo PEC di una cartella originariamente cartacea, la trasmissione di una copia informatica in PDF è valida anche senza firma digitale o attestazione di conformità, in mancanza di una previsione normativa contraria, e comunque le irregolarità sono sanate se l'atto raggiunge il suo scopo conoscitivo.
  • L'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta, di per sé, invalidità della pretesa tributaria, operando la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente; incombe sul contribuente l'onere di allegare e provare specifici elementi contrari.
  • Quando la cartella segue un precedente atto impositivo che abbia già determinato il quantum del tributo e degli interessi, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal richiamo a quell'atto e dall'indicazione degli accessori maturati.
  • Nel giudizio di legittimità, se un motivo di appello omesso dal giudice di merito è comunque infondato e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito evitando il rinvio.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata adozione non richiede una specifica motivazione.
  • La censura sulla liquidazione delle spese deve essere specifica: il ricorrente deve indicare con precisione l'errore commesso dal giudice e non può limitarsi a contestazioni generiche sui parametri applicati.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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