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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23869/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dal 1990 con un istituto poi confluito in altra banca. La società correntista aveva agito in giudizio contestando, tra l'altro, la validità del contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione della banca, con conseguente non debenza degli interessi, e la correttezza del calcolo delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario. Il Tribunale aveva determinato il saldo a debito della correntista e la aveva condannata al pagamento; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo infondate le eccezioni sulla nullità per difetto di firma della banca e sulla rilevanza delle c.m.s. nel calcolo dell'usura. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di norme civilistiche, processuali e bancarie, sostenendo che il contratto di conto corrente sarebbe nullo per mancanza della sottoscrizione dell'istituto di credito e che non fosse corretto assimilarlo al contratto-quadro finanziario; 2) conseguente nullità delle clausole sugli interessi, in dipendenza della asserita nullità del contratto; 3) violazione delle norme sull'usura bancaria e sulla disciplina delle commissioni di massimo scoperto, assumendo che la c.m.s. dovesse essere considerata nel calcolo anche per periodi anteriori al 1 gennaio 2010 e che il giudice di merito avesse errato nel non computarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che la mancata sottoscrizione del contratto di conto corrente da parte della banca non determina nullità per difetto di forma scritta, poiché la forma richiesta dall'art. 117 T.u.b. ha funzione informativa e non strutturale, e può essere desunta anche da comportamenti concludenti dell'istituto di credito. Ha poi dichiarato infondato, per conseguenza, il secondo motivo relativo alle clausole sugli interessi. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità e decisività: pur a fronte dell'orientamento delle Sezioni Unite sul computo delle c.m.s. nei rapporti anteriori alla disciplina sopravvenuta, la ricorrente non aveva allegato in modo concreto e puntuale che, applicando il corretto criterio di calcolo, nel caso di specie sarebbe stato effettivamente superato il tasso soglia, limitandosi a censure astratte e alla trascrizione di un provvedimento reso in altra causa. La soccombenza ha comportato anche la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 T.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993)

    La forma scritta dei contratti bancari ha funzione di protezione informativa del cliente e non richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione della banca se la volontà dell'istituto risulta da comportamenti concludenti.

  • art. 23 T.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998)

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità analogica al conto corrente bancario della disciplina del contratto-quadro di intermediazione finanziaria.

  • artt. 1321, 1325, 1350, 1418, 1423 c.c.

    Richiamati come norme asseritamente violate per sostenere la nullità del contratto per difetto di sottoscrizione e la invalidità delle clausole sugli interessi.

  • artt. 156 e 157 c.p.c.

    Richiamati nel primo motivo, ma non valorizzati quale ratio decisoria autonoma dalla Corte.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di interessi usurari e conseguenze della pattuizione di interessi oltre soglia.

  • art. 644 c.p.

    Norma di riferimento per la verifica dell'usura presunta e per il calcolo del tasso soglia, da coordinare con la disciplina legislativa e regolamentare richiamata dalla legge n. 108 del 1996.

  • artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996

    Indicano la disciplina del tasso soglia usurario e dei criteri di determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente usurari.

  • art. 2-bis, comma 2, d.l. n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009

    Disposizione considerata innovativa, non di interpretazione autentica; rilevante per la disciplina della commissione di massimo scoperto e per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2009.

  • art. 118 T.u.b.

    Richiamato dalla Corte solo per escludere che nel caso fosse stata dedotta una modifica sopravvenuta delle condizioni contrattuali tale da incidere sul calcolo dell'usura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel contratto di conto corrente bancario soggetto all'art. 117 T.u.b., la mancata sottoscrizione dell'istituto di credito non comporta di per sé la nullità del contratto, quando il requisito formale sia soddisfatto dalla disponibilità scritta del regolamento contrattuale e la volontà della banca risulti da comportamenti concludenti.
  • La forma scritta nei contratti bancari ha funzione funzionale di trasparenza e protezione del cliente, non già struttura essenziale dell'accordo in senso tecnico-formale.
  • Una censura relativa al mancato computo della commissione di massimo scoperto ai fini dell'usura è inammissibile se formulata in modo astratto e non supportata da specifiche allegazioni sul concreto superamento del tasso soglia secondo il criterio di calcolo applicabile.
  • In tema di verifica dell'usura nei rapporti bancari, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il criterio di computo, il tasso soglia di riferimento e la concreta incidenza delle commissioni o degli interessi, poiché il vizio decisivo non può essere desunto da mere affermazioni generiche o da decisioni rese in altri giudizi.
  • Quando una doglianza è logicamente dipendente da un primo motivo di ricorso, il suo rigetto deriva automaticamente dall'infondatezza del motivo principale su cui si fonda.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteUsura bancariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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