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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33503/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, emesso dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese e notificato anche ai due ex soci. L'Ufficio, sulla base di verifiche della Guardia di Finanza svolte nei confronti di un'impresa individuale con la quale la società aveva intrattenuto rapporti commerciali, riteneva che alcune fatture e registrazioni riguardassero operazioni oggettivamente inesistenti e contestava la deduzione dei relativi costi ai fini IRAP. I contribuenti avevano impugnato l'atto deducendo, in sintesi: 1) la nullità/illegittimità dell'avviso perché indirizzato a una società già estinta; 2) la violazione delle norme sulla liquidazione e sugli effetti dell'estinzione societaria, poiché l'accertamento sarebbe stato rivolto solo alla società senza distinti avvisi ai soci; 3) il difetto assoluto di motivazione dell'atto, asseritamente fondato su richiami per relationem ad atti estranei e privo di adeguati elementi presuntivi; 4) l'omesso esame delle prove documentali prodotte; 5) l'erronea esclusione, per mancanza di data certa, dei contratti di appalto stipulati con il soggetto verificato. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno depositato memoria e documentazione attestando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. 193/2016, con pagamento delle somme dovute e rinuncia agli atti del giudizio; l'Agenzia ha accettato la rinuncia chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'intervenuta adesione alla definizione agevolata e della rinuncia agli atti del giudizio con accettazione dell'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha richiamato l'art. 46 del d.lgs. 546/1992, secondo cui nel giudizio estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra tra rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 21-septies L. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità/illegittimità dell'avviso indirizzato a soggetto estinto; la Corte non affronta il merito della censura per intervenuta definizione agevolata.

  • art. 2312 c.c.

    È invocato per contestare l'accertamento emesso verso una società cancellata e l'assenza di distinti atti verso i soci; anche questa doglianza non viene esaminata nel merito.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    È invocato per dedurre difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non si pronuncia sul contenuto della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per lamentare l'omesso esame delle prove documentali; non vi è decisione di merito sulla censura.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte non entra nel merito.

  • art. 2704 c.c.

    È invocato contro l'esclusione di efficacia probatoria dei contratti per mancanza di data certa; la Corte non esamina il motivo nel merito.

  • art. 6 d.l. 193/2016

    È la base normativa della definizione agevolata cui i ricorrenti hanno aderito; la Corte ne prende atto quale causa della rinuncia e della cessazione della materia del contendere.

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    "Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge"

    Nel giudizio tributario estinto per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude che il raddoppio del contributo unificato si applichi alla pronuncia di estinzione, perché la norma ha natura eccezionale e si riferisce a rigetto/inammissibilità/improcedibilità, non all'estinzione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia tributaria e rinuncia agli atti del giudizio, con accettazione della controparte, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame del merito dei motivi di ricorso.
  • Nel giudizio tributario estinto, le spese seguono la disciplina speciale dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 e restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione non si applica alla pronuncia di estinzione del giudizio, essendo norma di stretta interpretazione.
  • L'intervenuta definizione agevolata e la conseguente rinuncia agli atti fanno venir meno l'interesse alla decisione sulle censure relative alla validità dell'atto impositivo, alla motivazione dell'avviso e alla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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