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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32798/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio l'azienda speciale regionale utilizzatrice e la società somministratrice, chiedendo accertarsi l'illegittimità dei contratti di somministrazione e, in conseguenza, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatrice o, in subordine, con la somministratrice, oltre a differenze retributive e risarcimento del danno. In appello la domanda era stata accolta in parte, con declaratoria di nullità del termine del contratto del 5 giugno 2013 e accertamento del rapporto a tempo indeterminato con l'azienda speciale. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata impugnazione, in appello, del capo relativo alla legittimità del contratto sotto il profilo motivazionale; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione delle allegazioni sulle esigenze di riassetto organico; (3) violazione degli artt. 112, 115 e 342 c.p.c. per omessa valutazione dell'eccezione di inammissibilità del motivo di appello; (4) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. per omesso rispetto del principio di non contestazione e delle prove; (5) violazione di plurime norme di diritto sostanziale e amministrativo sul reclutamento del personale e sulla natura pubblica dell'ente, sostenendo che la sua natura impedisse la conversione del rapporto a tempo indeterminato; (6) violazione dell'art. 1 preleggi e della gerarchia delle fonti. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi e infondati il quinto e il sesto, affermando che l'azienda speciale regionale in esame è un ente pubblico economico e che, per l'effetto, al rapporto si applica la disciplina della somministrazione di lavoro che consente la costituzione del rapporto con l'utilizzatore quando la somministrazione avvenga fuori dai limiti legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'azienda speciale regionale, confermando la decisione della Corte d'appello di Campobasso che aveva dichiarato la nullità del termine del contratto di lavoro del 5 giugno 2013, accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e l'azienda utilizzatrice, disposto la riammissione in servizio e il risarcimento del danno. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché il motivo di appello del lavoratore, letto nel suo complesso, risultava effettivamente diretto a contestare la motivazione della sentenza di primo grado sulla legittimità del contratto di somministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non denuncia una vera violazione di legge, ma mira a censurare la valutazione del materiale istruttorio; la Corte ribadisce che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o prove valutate come piena prova senza apprezzamento critico.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per ribadire che non è consentito in cassazione censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte ha escluso l'inammissibilità dell'appello del lavoratore, ritenendo sufficientemente specifiche le doglianze formulate contro la sentenza di primo grado.

  • art. 27, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    è il fondamento della decisione di merito confermata in cassazione: quando la somministrazione avvenga fuori dai limiti e dalle condizioni di legge, il lavoratore può chiedere giudizialmente la costituzione di un rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione.

  • art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato come parametro della legittimità della somministrazione; la ricorrente sosteneva che il contratto fosse conforme, ma la censura è stata respinta.

  • art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d), e), d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato come insieme dei limiti e delle condizioni la cui violazione consente la costituzione del rapporto con l'utilizzatore.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    invocato dalla ricorrente per negare la conversione del rapporto; la Corte ha ritenuto la norma non dirimente rispetto alla natura dell'ente e al regime applicabile.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dei vincoli pubblicistici al reclutamento; la Corte ha escluso che tali vincoli impedissero, nel caso concreto, la conversione del rapporto.

  • art. 91 c.p.c.

    utilizzato per regolare la condanna della parte soccombente alle spese di lite.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile

    invocato come parametro della gerarchia delle fonti; la Corte ha respinto la censura perché infondata alla luce della qualificazione dell'ente e della disciplina applicabile.

  • legge Regione Molise n. 37 del 1999

    considerata legge istitutiva dell'azienda, che la qualifica espressamente come ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e statutaria; base decisiva della ricostruzione operata dalla Corte.

  • legge Regione Molise n. 10 del 2010

    richiamata dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di vincoli organizzativi e contabili; la Corte ha ritenuto tali disposizioni non decisive perché applicabili solo in quanto compatibili con i fini istituzionali e l'ordinamento interno dell'ente.

  • legge Regione Molise n. 16 del 2010, art. 7

    considerata dalla Corte come norma di razionalizzazione e uniformità procedurale, non idonea a trasformare la natura imprenditoriale dell'azienda.

  • legge Regione Molise n. 2 del 2012, art. 3 e tabella A1

    ritenute espressione di obiettivi di finanza pubblica regionale, ma non tali da escludere la natura di ente pubblico economico dell'azienda.

  • d.l. n. 95 del 2012, art. 4

    richiamato dalla ricorrente nel contesto dei vincoli di spesa; non ritenuto decisivo.

  • d.l. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis

    considerato dalla Corte: la versione vigente al tempo del contratto non si applicava all'azienda speciale; la versione successiva del 2014 estende i vincoli anche alle aziende speciali, ma non retroagisce al rapporto del 2013.

  • d.l. n. 78 del 2009, art. 19

    richiamato dalla ricorrente tra le norme limitative delle assunzioni; la Corte lo ha ritenuto non dirimente per il caso concreto.

  • d.l. n. 1 del 2012, art. 25, comma 2

    invocato per i vincoli assunzionali, ma ritenuto non idoneo a escludere la conversione nel caso esaminato.

  • legge n. 89 del 2014, art. 4, comma 12 bis

    richiamata per l'estensione dei vincoli alle aziende speciali; la Corte evidenzia che la disposizione è successiva al contratto e quindi non applicabile ratione temporis.

  • d.lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 26

    invocato in tema di organismi di diritto pubblico; la Corte lo ha giudicato richiamo generico e non decisivo ai fini della qualificazione dell'azienda.

Massime di principio

  • Quando la legge istitutiva qualifica espressamente un ente come azienda speciale con autonomia imprenditoriale, obbligo di pareggio di bilancio e gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, la sua attività negoziale ordinaria va valutata secondo regole civilistiche e imprenditoriali, salvo specifiche discipline speciali espressamente applicabili.
  • La natura pubblicistica dei collegamenti organizzativi con l'ente di riferimento non basta, da sola, a sottrarre l'azienda speciale alle regole generali sul lavoro privato, se la normativa applicabile non prevede espressamente un regime speciale e se non sono allegati e provati i presupposti concreti di un diverso vincolo normativo.
  • In sede di ricorso per cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte, prove disposte d'ufficio oltre i limiti di legge o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non è invece consentito censurare la mera valutazione del materiale istruttorio.
  • L'eccezione di inammissibilità del motivo di appello va respinta quando dal contenuto dell'atto di gravame risulti, anche implicitamente ma in modo univoco, la specifica contestazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado.
  • La conversione del rapporto di somministrazione in un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore è ammissibile quando la somministrazione avvenga fuori dai limiti e dalle condizioni di legge previsti dalla disciplina applicabile.
  • I vincoli assunzionali previsti per amministrazioni, società o enti pubblici non operano automaticamente verso ogni soggetto partecipato o collegato alla pubblica amministrazione: occorre verificare la concreta estensione soggettiva della norma, il suo ambito temporale di applicazione e i presupposti di fatto richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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