Cassazione Civile, Ordinanza n. 32660/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto di accertare l'illegittimità del diniego opposto dall'azienda sanitaria alla sua istanza di permanenza in servizio fino al compimento del quarantesimo anno di anzianità, sostenendo di essere stato collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anziché alla data in cui avrebbe maturato il quarantesimo anno di servizio. In conseguenza, domandava il risarcimento dei danni e, per quanto emerge dal testo, anche il riconoscimento dell'indennità per ferie non godute. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 15-nonies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo di avere diritto alla permanenza in servizio fino alla maturazione del quarantesimo anno; 2) ulteriori censure non specificamente ricostruibili dal testo; 3) omesso esame della domanda relativa all'indennità per ferie non godute, che il giudice di merito non avrebbe esaminato o avrebbe rigettato erroneamente per effetto del rigetto delle altre domande, pur essendo autonoma rispetto alla contestazione del collocamento a riposo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la doglianza concernente la domanda di indennità per mancata fruizione delle ferie, osservando che tale domanda non era logicamente dipendente dall'accertamento della validità del collocamento a riposo e che, quindi, il rigetto delle altre censure non poteva comportarne il mancato esame. Ha richiamato il principio generale per cui la perdita del diritto alle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto si verifica solo se il datore di lavoro prova di avere invitato il lavoratore a fruirne e di averlo avvisato in modo accurato e tempestivo che, in difetto di fruizione, le ferie sarebbero andate perdute. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al terzo motivo e solo per la domanda di indennità ferie; per il resto è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15-nonies, comma 1, d.lgs. n. 502/1992
La permanenza in servizio è stata richiamata come limite/possibile titolo per proseguire il rapporto oltre il compimento dell'età pensionabile, ma il testo non consente di ricostruire integralmente l'interpretazione data dalla Corte, se non nel senso che la relativa domanda era autonoma rispetto alla questione del collocamento a riposo.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.
Richiamato dal ricorrente quale parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto.
Massime di principio
- La domanda di indennità sostitutiva delle ferie non godute è autonoma rispetto alla domanda che contesta la legittimità del collocamento a riposo o della cessazione del rapporto; il suo esame non può essere assorbito automaticamente dall'esito negativo delle altre domande.
- Alla cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore perde il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva solo se il datore di lavoro prova di avere preventivamente invitato il lavoratore a fruirne, anche formalmente se necessario, e di averlo avvisato in modo accurato e in tempo utile che, in mancanza di fruizione, le ferie sarebbero andate perse.
- Il datore di lavoro sopporta l'onere di dimostrare sia l'invito alla fruizione delle ferie sia l'informazione tempestiva e completa sulle conseguenze della mancata fruizione.
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