Cassazione Civile, Ordinanza n. 32650/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso cinque sentenze della Corte d'appello di Bari, rese in controversie distinte tra soggetti diversi e con questioni non omogenee. Hanno dedotto, a seconda delle sentenze impugnate, la violazione dell'art. 2935 c.c. in combinato con l'art. 3, comma 9, lett. d), l. n. 335/1995; la violazione dell'art. 112 c.p.c. per una delle decisioni; la violazione dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003; nonché la violazione del d.lgs. n. 218/1997 in combinato con l'art. 116, commi 8 e 15, lett. a), l. n. 388/2000. L'INPS ha resistito con controricorso eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione cumulativa. La Corte ha ritenuto che il ricorso cumulasse sentenze tra parti diverse e su questioni sostanziali e processuali diverse, fuori dall'ambito tributario e senza identità di parti e di questioni, così integrando un caso di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio generale di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa proposta con un unico ricorso contro una pluralità di sentenze, salvo eccezioni riferite al contenzioso tributario, che qui non ricorrevano. Poiché le decisioni impugnate riguardavano parti diverse e questioni diverse, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. I ricorrenti sono stati inoltre condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla decorrenza della prescrizione, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo.
art. 3, comma 9, lett. d), L. n. 335/1995
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta violazione sui termini/prescrizione, senza scrutinio nel merito.
Invocato per una delle sentenze impugnate come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non esaminato nel merito.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003
Richiamato come norma sostanziale oggetto di censura, senza decisione sul merito.
Richiamato insieme all'art. 116, commi 8 e 15, lett. a), l. n. 388/2000 come fonte di una ulteriore censura, senza esame nel merito.
art. 116, commi 8 e 15, lett. a), L. n. 388/2000
Richiamato dai ricorrenti come base della censura, ma non scrutinato per effetto dell'inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Indicati come fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Fuori dal contenzioso tributario, l'impugnazione cumulativa proposta con un unico ricorso contro una pluralità di sentenze è inammissibile quando non vi sia identità delle parti e delle questioni decise.
- L'ammissibilità del ricorso cumulativo richiede che le decisioni impugnate presentino un sufficiente nucleo comune di parti e di questioni, tale da consentire un'unica critica processuale senza confusione tra giudizi distinti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, le censure di merito non vengono esaminate e la parte ricorrente può essere condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
- L'inammissibilità processuale assorbe ogni esame delle norme sostanziali o processuali invocate nei motivi di ricorso.
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