Cassazione Civile, Ordinanza n. 32649/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto nel periodo 1 marzo 1975-29 gennaio 1993. In appello, l'INPS aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte d'appello aveva ritenuto che il diritto al beneficio previsto dall'art. 13 della L. n. 257/1992 sorgesse per effetto dell'esposizione qualificata ultradecennale all'amianto e dovesse essere fatto valere al più tardi entro la data del pensionamento, momento in cui l'esposizione cessava; da ciò aveva fatto discendere la decorrenza della prescrizione decennale e la conseguente tardività della domanda amministrativa presentata nel 2016. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto sei motivi: vizio di motivazione; omessa considerazione della dedotta acquisizione della consapevolezza dell'esposizione solo all'esito di CTU ambientali; violazione dell'art. 2934 c.c. sulla prescrittibilità del diritto; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere individuato il dies a quo nel pensionamento senza prova; violazione dell'art. 2935 c.c. per la regola della decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c. per avere posto a suo carico la prova della consapevolezza dell'esposizione. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente quarto e quinto motivo, ritenuti dirimenti, e li ha accolti perché il dies a quo della prescrizione non coincide automaticamente con il pensionamento, dovendo invece essere accertata in concreto la conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia ad amianto.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione per un nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese di legittimità. Il fondamento della cassazione è l'errore della Corte territoriale nell'aver fatto decorrere la prescrizione in modo automatico dalla data del pensionamento, senza accertare la concreta conoscenza o conoscibilità da parte dell'interessato dell'esposizione ad amianto oltre soglia.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è assoggettato a prescrizione decennale, ma il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto o potuto avere conoscenza dell'esposizione oltre soglia durante le lavorazioni.
Richiamato dal ricorrente per contestare la prescrittibilità del diritto; la Corte ribadisce che il diritto è prescrittibile nei termini decennali.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi non automaticamente dal pensionamento ma dalla conoscenza o conoscibilità del presupposto fattuale rilevante.
Le presunzioni semplici non possono essere utilizzate in modo automatico per inferire la consapevolezza dell'esposizione dal solo pensionamento.
È necessario un accertamento in concreto e fondato su elementi indiziari idonei della conoscenza o conoscibilità dell'esposizione oltre soglia.
Non è corretto porre automaticamente a carico del lavoratore la prova della consapevolezza dell'esposizione senza una verifica coerente con la struttura della fattispecie.
Richiamato nei motivi di ricorso per dedurre il vizio di motivazione apparente o mancante.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'obbligo di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Usato come parametro del vizio processuale dedotto per motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Usato come parametro del vizio per omesso esame di fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Usato come parametro delle censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme agli artt. 24 Cost. e 132 c.p.c. nei motivi di ricorso e nel richiamo alla ragione più liquida.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla Corte a sostegno dell'applicazione del principio della ragione più liquida.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è soggetto a prescrizione decennale, ma il dies a quo non coincide automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro o con il pensionamento.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione è necessario accertare in concreto quando l'interessato abbia acquisito, o potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, la conoscenza dell'esposizione qualificata oltre soglia ad amianto.
- Non è legittimo fondare il decorso della prescrizione su un automatismo presuntivo privo di specifico supporto probatorio o indiziario; occorre una verifica puntuale della consapevolezza o conoscibilità del fatto costitutivo del diritto.
- Quando una decisione di merito omette tale accertamento e fissa il termine iniziale della prescrizione in modo astratto, la sentenza è censurabile per violazione degli artt. 2935 e 2934 c.c. e va cassata con rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32648/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32650/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32659/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32660/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32663/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32665/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →