Cassazione Civile, Ordinanza n. 32648/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il beneficio della rivalutazione contributiva per pregressa esposizione qualificata ad amianto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 257/1992. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda ritenendo prescrizionato il diritto, assumendo che la prescrizione decennale decorresse dal pensionamento, momento in cui sarebbe cessata l’esposizione all’agente morbigeno e in cui il beneficio doveva considerarsi definitivamente perfezionato e azionabile. Con il ricorso per cassazione il pensionato ha dedotto cinque motivi: (1) motivazione mancante o apparente; (2) omessa motivazione sul momento di acquisizione della consapevolezza dell’esposizione qualificata; (3) violazione dell’art. 2934 c.c. per avere ritenuto prescrittibile il diritto anche per i soggetti già pensionati o in mobilità al 1° ottobre 2003; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere desunto il dies a quo dal collocamento in quiescenza senza prova o indizi; (5) violazione dell’art. 2935 c.c., poiché la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, in particolare, il quarto e il quinto motivo, trattabili congiuntamente, perché la sentenza impugnata aveva fatto coincidere automaticamente la decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza accertare in concreto quando l’interessato avesse conosciuto o potesse conoscere l’esposizione oltre soglia all’amianto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva individuato nel pensionamento il dies a quo della prescrizione senza verificare la consapevolezza o conoscibilità dell’esposizione qualificata da parte dell’interessato. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi richiamati, con rinvio al giudice di merito anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto è soggetto a prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto, o possa avere avuto, conoscenza dell’esposizione oltre soglia durante l’attività lavorativa.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l’affermazione della prescrittibilità del diritto; la Corte non si sofferma autonomamente sulla norma, accogliendo invece la censura per violazione della regola sulla decorrenza della prescrizione.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del beneficio per esposizione ad amianto ciò implica l’accertamento della conoscenza o conoscibilità dell’esposizione qualificata, non la mera data del pensionamento.
Richiamato per censurare l’uso di presunzioni prive di base probatoria nel far derivare il dies a quo dal pensionamento.
Richiamato per censurare l’inferenza presuntiva del dies a quo dalla cessazione del rapporto di lavoro senza adeguato supporto indiziario.
Evocato nei motivi di ricorso per denunciare motivazione mancante o apparente della sentenza d’appello.
Evocato nel motivo relativo alla motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base processuale dei motivi per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Base processuale del motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Base processuale del motivo relativo all’omesso esame/motivazione su fatto decisivo concernente la consapevolezza dell’esposizione.
Norma richiamata nel procedimento camerale per la decisione in camera di consiglio.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati per giustificare l’applicazione del principio della ragione più liquida nell’esame dei motivi.
art. 111 Cost.
Evocato anche nel motivo relativo al vizio motivazionale della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto è soggetto a prescrizione decennale, ma il termine decorre non automaticamente dalla cessazione dell’attività lavorativa o dal pensionamento, bensì dal momento in cui il lavoratore abbia avuto o possa avere avuto conoscenza dell’esposizione qualificata oltre soglia.
- Ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione, il giudice di merito deve accertare in concreto la consapevolezza o la conoscibilità dell’esposizione all’agente nocivo; non è sufficiente un’inferenza automatica fondata sulla sola data del pensionamento.
- La mera cessazione dell’esposizione non coincide, di per sé, con la consapevolezza dell’esposizione stessa e non può essere elevata, senza ulteriore verifica fattuale, a momento di decorrenza della prescrizione.
- Quando la decisione di merito omette di verificare il presupposto conoscitivo della pretesa, la sentenza è censurabile per violazione delle norme sulla prescrizione e per difetto del necessario accertamento fattuale.
- In presenza di un motivo di ricorso decisivo e logicamente preliminare, la Corte può applicare il criterio della ragione più liquida ed esaminare prioritariamente le censure idonee a definire il giudizio.
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