Cassazione Civile, Ordinanza n. 32663/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dirigente medica conveniva l'azienda sanitaria locale deducendo che, nei periodi di ferie, malattia, festività, permessi e assenze analoghe, il debito orario giornaliero le veniva conteggiato in 6 ore invece che in 6 ore e 20 minuti, con conseguente necessità di prestare, per raggiungere le 38 ore settimanali contrattuali, un surplus di circa 20 minuti per ciascun giorno di assenza. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del criterio di calcolo adottato dall'azienda, il ripristino del corretto sistema di computo e la condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate. Dopo l'accoglimento in primo grado e il rigetto dell'appello, l'azienda sanitaria ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 24 d.lgs. 165/2001, 112 c.p.c. e 14 CCNL dirigenza medica 3 novembre 2005, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che per i dirigenti medici non esiste una retribuzione commisurata su base oraria, ma un trattamento mensile onnicomprensivo; che l'orario è flessibile e organizzato su turni; che il sistema di rilevazione delle presenze è solo formale e non incide sulla dinamica retributiva; e che non era stato provato alcun diritto a compensi ulteriori. La Corte ha accolto il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza e affermando che il dirigente medico, pur se abbia prestato attività oltre il dato orario ricavato dal criterio di calcolo del debito orario adottato dall'azienda, non ha diritto a un compenso supplementare, perché la retribuzione è mensile e omnicomprensiva e l'azione di esatto adempimento consente solo di ottenere quanto contrattualmente dovuto. La domanda di differenze retributive è stata quindi rigettata in cassazione, con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.; le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza d'appello e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie della lavoratrice dirette a ottenere differenze retributive e il ripristino del criterio di calcolo invocato. Ha affermato che il dirigente medico è retribuito su base mensile e in misura omnicomprensiva, sicché l'eventuale eccedenza oraria derivante dal criterio di computo del debito orario per le assenze non è autonomamente remunerabile. Ha però precisato che resta salva, in astratto, una possibile azione risarcitoria per concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo, purché specificamente allegato e provato, evenienza non dedotta nel caso concreto. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
comma 3; commi 1 e 2 richiamati nel testo
Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio; la retribuzione del dirigente medico è quindi mensile e omnicomprensiva, non commisurata al tempo effettivamente impiegato.
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte non fonda l'accoglimento su un suo specifico precetto, ma sul tema della corretta qualificazione della domanda e del diritto azionato.
La Corte rinvia alla motivazione di un precedente conforme, richiamandone il principio di diritto.
Consente la cassazione senza rinvio con decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 14 CCNL 3 novembre 2005, Area dirigenza medica
orario di lavoro confermato in 38 ore settimanali; articolazione flessibile dell'impegno di servizio; eventuale impegno aggiuntivo negoziato
La disciplina dell'orario dei dirigenti medici attiene all'organizzazione del servizio e non introduce un diritto a remunerazioni orarie aggiuntive per eccedenze legate al calcolo del debito orario.
art. 17, comma 2, CCNL 5 dicembre 1996
l'orario dei dirigenti medici è di 38 ore settimanali
Il limite di 38 ore è letto come minimo prestazionale nell'ambito della complessiva organizzazione della prestazione dirigenziale.
art. 65, comma 3, secondo periodo, CCNL 5 dicembre 1996
la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato
Esclude una autonoma remunerazione dell'eccedenza oraria quando il trattamento di risultato già compensa il superamento dell'orario connesso al conseguimento degli obiettivi.
art. 63 CCNL 5 dicembre 1996
Richiamato come fonte della retribuzione di risultato, parte del sistema incentivante dei dirigenti medici.
art. 60 CCNL 3 novembre 2005
restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro
Conferma la vigenza delle precedenti discipline contrattuali in tema di orario di lavoro.
art. 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
Richiamato come istituto eventualmente utilizzabile per impegni aggiuntivi in determinate condizioni negoziate.
È evocato per precisare che restano astrattamente configurabili pretese risarcitorie per lesione dell'integrità psico-fisica o della personalità morale dovute a prestazioni esorbitanti o a violazione dei doveri di protezione del datore.
artt. 2, 32 e 35 Cost.
Richiamati quale fondamento costituzionale dei diritti alla dignità del lavoro, alla salute e alla tutela della persona del lavoratore.
Massime di principio
- Nel rapporto di dirigenza medica del pubblico impiego, la retribuzione ha struttura mensile e omnicomprensiva: non è configurabile un diritto a compensi ulteriori solo perché il computo interno del debito orario per le assenze abbia prodotto un maggior tempo di presenza.
- L'orario contrattuale dei dirigenti medici, pur espresso in 38 ore settimanali, va letto nel contesto di una prestazione flessibile e orientata al conseguimento degli obiettivi; il superamento del dato orario non determina automaticamente un credito retributivo autonomo.
- Quando la domanda è impostata come azione di esatto adempimento, il lavoratore può ottenere soltanto quanto già dovuto dalla contrattazione collettiva; se la retribuzione pattuita è stata integralmente corrisposta, la domanda di differenze retributive è infondata.
- L'eventuale pregiudizio derivante da sovraccarico orario, mancato riposo o usura psico-fisica non si presume dalla sola eccedenza di ore: deve essere allegato e provato specificamente, anche mediante presunzioni semplici, quale fatto costitutivo di una distinta domanda risarcitoria.
- La disciplina contrattuale dell'orario dei dirigenti medici ha funzione organizzativa e non coincide con un meccanismo di tariffazione oraria della prestazione professionale.
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