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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33149/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR con tre motivi: (1) nullità/insufficiente motivazione della CTR (art. 36 d.lgs. 546/1992) in relazione al rigetto dell'appello incidentale sull'irrigidimento della percentuale di ricarico usata per la ricostruzione induttiva dei ricavi; (2) violazione degli artt. 5 TUIR e 2697 c.c. per avere la CTR attribuito alla collaboratrice familiare (coniuge) una quota del maggior reddito accertato, nonostante, secondo l'Agenzia, ciò fosse possibile solo nei limiti del reddito dichiarato e non per quote di un maggior reddito accertato al titolare; (3) nullità/insufficiente motivazione per l'accoglimento, da parte della CTR, della domanda del contribuente di imputazione alla collaboratrice di una quota del maggior reddito accertato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo per carenza di profili di nullità della motivazione e ha dichiarato assorbito il terzo motivo; ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR abbia erroneamente attribuito pro quota al collaboratore familiare parte del maggior reddito accertato al titolare. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo il quale le quote spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare sono redditi di lavoro e non possono essere utilizzate per ripartire un maggior reddito imprenditoriale accertato nei confronti del titolare. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame; è stato inoltre respinto il ricorso incidentale del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo; la CTR ha ritenuto presenti presupposti concreti (basso reddito familiare, ubicazione favorevole, presenza di lavoratore irregolare) per procedere a tale ricostruzione, pur con possibili margini di adeguamento della percentuale di ricarico

  • art. 5 TUIR

    La Corte interpreta le quote spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare come redditi di puro lavoro, non redditi d'impresa; dunque, in caso di accertamento di maggior reddito d'impresa nei confronti del titolare, tale maggior reddito non può essere ripartito 'pro quota' ai collaboratori

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiama i requisiti di motivazione nel giudizio tributario; la Corte precisà che la censura di nullità motivazionale vale solo quando manca materialmente una motivazione o questa è incomprensibile e non quando la motivazione è sufficiente e comprensibile come nel caso di specie

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    La Corte richiama i limiti formali dei motivi di cassazione: non è ammessa la sovrapposizione di censure eterogenee e il ricorso deve inquadrare le doglianze nel corretto vizio di diritto; inoltre il vizio di omesso esame (n.5) è soggetto ai requisiti introdotti dalla riforma del 2012

  • art. 2697 c.c.

    A fronte della censura dell'Agenzia sulla mancata prova di alcuni elementi, la Corte richiama il principio dell'onere della prova e il corretto ambito di sindacato in Cassazione, ma decide sulla base della prevalente giurisprudenza che limita l'attribuzione del maggior reddito ai collaboratori

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata nella contestazione relativa all'accertamento induttivo/IVA; la CTR è stata ritenuta comunque competente nella valutazione delle modalità di ricostruzione

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamata in tema di accertamento IVA; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure generiche del ricorrente incidentale sulla non applicabilità dell'accertamento induttivo all'IVA

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento (richiesto dal ricorrente incidentale) come previsto da tale norma

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) - riforma art. 360 c.p.c.

    Richiamata per spiegare i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 dopo la riforma: il vizio di omesso esame deve essere specificamente motivato indicando il fatto storico omesso e la sua decisività

Massime di principio

  • Nelle imprese familiari le quote spettanti ai collaboratori sono considerate redditi di lavoro e non possono assorbire una quota del maggior reddito d'impresa accertato al titolare; quindi, in accertamenti successivi al titolare, la ripartizione 'pro quota' ai collaboratori è generalmente preclusa.
  • L'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 è ammissibile quando sussistono elementi indiziari concreti (es. incongruenze rispetto agli studi di settore, redditi anomali, indici di clientela turistica), ma la percentuale di ricarico può essere valutata e temperata dal giudice di merito in presenza di elementi specifici (studi di settore, comportamenti dell'Ufficio, fattori imprevedibili).
  • In Cassazione le censure devono essere formulate con precisione e inquadrate nel corretto vizio di legge (art. 360 c.p.c.); è inammissibile mescolare mezzi d'impugnazione incompatibili o sollevare questioni di fatto senza indicare il fatto storico omesso e la sua decisività.
  • Il vizio di motivazione rileva in Cassazione solo quando la motivazione è assente, apparente, contraddittoria o incomprensibile nei termini indicati dalla giurisprudenza: motivazioni generiche o contestazioni della valutazione delle prove del giudice di merito sono in genere inefficaci.
  • Se l'Amministrazione intende imputare quote del maggior reddito ai collaboratori familiari, deve considerare il consolidato orientamento giurisprudenziale e le limitazioni normative; altrimenti la decisione può essere cassata e il procedimento rimandato per nuovo esame.

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