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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33124/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa all'esecuzione forzata promossa dalla S.n.c. Mastrocristino nei confronti di singoli condomini a seguito di decreto ingiuntivo ottenuto contro il Condominio per lavori di manutenzione straordinaria. I condomini opponenti hanno eccepito che non esisteva un autonomo titolo esecutivo nei loro confronti e che avevano già versato acconti tramite l'amministratore (due assegni da €6.000 ciascuno, oltre altra documentazione), per cui il precetto notificato ai singoli era nullo. Il Tribunale di Bari aveva dichiarato la nullità del precetto per mancata notifica preventiva del titolo esecutivo ai singoli condomini e per mancanza di titolo esecutivo autonomo; la Corte d'Appello di Bari, invece, aveva riformato accogliendo l'appello del creditore, ritenendo che il titolo contro il Condominio potesse fondare l'azione verso i singoli in base alle quote e che gli opponenti non avessero provato l'avvenuto effettivo accredito delle somme al creditore. Le ricorrenti hanno quindi impugnato in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente questioni processuali relative alla notificazione via PEC e ai termini di impugnazione e ha ritenuto che non fosse provata la notificazione della sentenza di appello al domiciliatario delle ricorrenti nella data indicata, per carenza di corrispondenza tra i codici identificativi delle ricevute PEC prodotte. Ne è conseguito che le ricorrenti avevano rispettato il termine lungo di sei mesi per proporre ricorso. Soprattutto, la Corte ha accolto il motivo principale (art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all'art. 479 c.p.c.) rilevando che la sentenza di primo grado aveva pronunciato, in parte, su questioni che erano divenute giudicato interno (ossia sul mancato preventivo avviso/notifica del titolo esecutivo ai condomini) e che tale capo era impugnabile in diversa sede, con la conseguenza che la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità o l'improseguibilità dell'appello per l'effetto del giudicato interno (art. 618 c.p.c.). Per tale ragione la Corte di Cassazione ha ritenuto che il proseguimento del giudizio di appello fosse erroneo e, con rilievo d'ufficio dell'improseguibilità, ha cassato senza rinvio la decisione impugnata. Per tali ragioni la Corte ha disposto la compensazione delle spese di appello e di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Disciplina i termini e le modalità di notifica dei ricorsi per cassazione; rilevata la rilevanza del corretto computo dei termini di impugnazione connessi alla notifica della sentenza

  • art. 325 comma 2 c.p.c.

    Termine breve di impugnazione che scatta dalla notificazione della sentenza; la Corte ha verificato che esso non era scattato per mancanza di prova di notifica

  • art. 327 c.p.c.

    Termine lungo di sei mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza; applicato nel caso per la tempestività del ricorso delle ricorrenti

  • art. 479 c.p.c.

    Norma che regola gli effetti del giudicato e l'ambito dell'impugnazione; al centro della censura per la violazione e falsa applicazione, con riferimento alla trasformazione del vizio dedotto in giudicato interno

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Ground di cassazione per violazione di legge; invocato dalle ricorrenti per lamentare la falsa applicazione dell'art. 479 c.p.c. e il vizio della sentenza di appello

  • art. 617 comma 1 c.p.c.

    Regola i rimedi per i vizi della procedura esecutiva; la mancata preventiva notifica del titolo esecutivo al singolo è stata qualificata come irregolarità denunciabile nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 618 comma 2 c.p.c.

    Disciplina l'inammissibilità o la improseguibilità dell'appello quando il capo di sentenza impugnabile non è stato impugnato nei modi previsti; la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto tenerne conto

  • art. 372 c.p.c.

    Riguarda la produzione di documenti in Cassazione; la Corte ha considerato ammissibili documenti prodotti dal controricorrente tardivo qualora la parte abbia partecipato alla discussione orale

  • art. 375 c.p.c.

    Norme sulla definizione in camera di consiglio; esaminate nell'ambito delle eccezioni di tardività del controricorso

Massime di principio

  • Quando il creditore ottiene un titolo esecutivo contro il Condominio, per agire esecutivamente contro i singoli condomini è essenziale valutare se sia necessaria la preventiva notifica personale del titolo al singolo: la mancata notifica può costituire vizio denunciabile come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e non sempre legittima l'esecuzione immediata.
  • La mancata qualificazione corretta del vizio (opposizione all'esecuzione vs opposizione agli atti esecutivi) può rilevare ai fini della proponibilità dei rimedi e dell'ammissibilità dei mezzi di impugnazione: un capo di sentenza divenuto irrevocabile per giudicato interno può rendere improseguibile un successivo appello.
  • La prova del pagamento effettuato tramite amministratore richiede non solo la ricevuta del versamento all'amministratore ma anche la prova dell'effettivo accredito di tali somme al creditore; l'onere della prova grava sugli opponenti che eccepiscono l'avvenuto pagamento.
  • Le notificazioni via PEC devono essere documentate con congrue ricevute (in particolare con i codici identificativi coerenti tra ricevuta di invio e di consegna/accettazione); la mancata coincidenza può far venire meno la prova della notifica e incidere sui termini di impugnazione.
  • La partecipazione del controricorrente tardivo alla discussione orale può sanare l'irregolarità della sua produzione documentale in Cassazione, rendendo efficaci i documenti prodotti in udienza secondo la giurisprudenza della Corte.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio questioni di improseguibilità o inammissibilità connesse a giudicati e, se ne trae conseguenza, può cassare senza rinvio quando ulteriori accertamenti sarebbero inutili o pregiudizievoli rispetto alla ragionevole durata del processo.
  • In caso di errori procedurali o di giudicato interno che rendono improseguibile il gravame, la compensazione delle spese può essere disposta dalla Corte come misura di equità processuale.

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