Cassazione Civile, Sentenza n. 33125/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di indennizzo per equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 per presunta irragionevole durata del procedimento presupposto (ricorso depositato l'8 giugno 2007 davanti al Tribunale del lavoro di Trani, definito con ordinanza il 30.07.2019). Il giudice designato aveva respinto la domanda ritenendo che il ricorrente non fosse parte del giudizio presupposto ma avesse operato come procuratore antistatario; il ricorrente propose opposizione, che la Corte d'appello di Bari rigettò perché non era stata prodotta documentazione sufficiente (verbali di udienza, ad eccezione di due), impedendo la verifica dell'attività processuale e della durata effettiva imputabile alle parti. Lojodice ha impugnato il decreto d'appello per cassazione articolando due motivi: (1) vizio nella valutazione della qualità processuale (egli diceva di aver agito in proprio e non come procuratore) e (2) mancato utilizzo, da parte del giudice d'appello, del potere di invitare ad integrare la documentazione ai sensi dell'art. 640 c.p.c. richiamato dalla legge n. 89/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché attaccava le ragioni del provvedimento monocratico originario e non le specifiche ragioni del decreto collegiale impugnato (sul quale si deve concentrare il ricorso per cassazione). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato che la legge n. 89/2001 (art. 3, comma 3) impone il deposito dei verbali e dei provvedimenti del giudizio presupposto con la domanda di equa riparazione e che il rinvio ai primi due commi dell'art. 640 c.p.c. impone al giudice monocratico della fase monitoria l'obbligo di invitare il ricorrente a integrare la documentazione, con rigetto solo in caso di mancata integrazione. Tuttavia, nella fase di opposizione (giudizio a pieno contraddittorio) non sussiste un obbligo analogo del giudice di fissare, ex officio e ora per allora, un termine per l'integrazione: la parte può autonomamente produrre documenti fino alla decisione e l'onere della prova/documentazione è pieno in sede di opposizione. Pertanto il rigetto dell'opposizione per insufficienza documentale non comportava l'obbligo di un invito ex art. 640 c.p.c. e il ricorso è respinto. Non sono state decise le spese processuali in considerazione della mancata difesa del Ministero.
Norme richiamate
legge 24 marzo 2001, n. 89 (equità riparazione per durata irragionevole dei processi)
art. 3, comma 3; art. 3, comma 4; art. 1bis; art. 2; art. 4; art. 5ter
L'art. 3, comma 3 richiede il deposito, unitamente alla domanda, dei verbali di causa e dei provvedimenti del giudizio presupposto. Il comma 4 rinvia ai primi due commi dell'art. 640 c.p.c., imponendo al giudice monocratico della fase monitoria di invitare il ricorrente a integrare la documentazione se insufficiente; ma tale meccanismo non si estende come obbligo formale al giudice che decide sull'opposizione, essendo questa fase a pieno contraddittorio.
Codice di procedura civile
artt. 93-100; artt. 100-112; art. 640, commi 1 e 2
Gli artt. 93-100 e 100-112 richiamati nelle censure attengono al procedimento camerale e alle forme di decisione; l'art. 640 c.p.c., richiamato espressamente, disciplina il rito del decreto ingiuntivo: se i documenti risultano insufficienti il giudice invita il ricorrente a integrare (comma 2) e rigetta solo in caso di mancata integrazione (comma 1). Tale disciplina è applicata, per rinvio dalla legge n. 89/2001, alla fase monitoria del procedimento di equa riparazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
L'art. 6 par. 1 (diritto a un giusto processo) è evocato come parametro costituzionale/ sovranazionale per valutare la tutela effettiva del diritto; la Corte lo tiene in considerazione nell'interpretare gli obblighi di prova e documentazione relativi alla durata ragionevole del processo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 18539/2014; Cass. n. 22763/2015; Cass. n. 19348/2015; Cass. n. 22704/2017; Cass. n. 24181/2019
La giurisprudenza consolidata chiarisce che l'onere di produrre la documentazione relativa al giudizio presupposto attiene alla prova del fatto costitutivo (la durata irragionevole) e non alle condizioni di ammissibilità; la documentazione può essere depositata anche in sede di opposizione, fino alla decisione. È altresì precisato che il dovere di invitare all'integrazione riguarda la fase monitoria (art. 640 c.p.c.) e non impone al giudice dell'opposizione l'obbligo di fissare termini ex novo.
Massime di principio
- In una domanda di equa riparazione ex l. 89/2001 il ricorrente deve allegare e depositare, già con la domanda, i verbali di udienza e i provvedimenti del giudizio presupposto: è onere di prova della durata del processo.
- Se la documentazione è insufficiente nella fase monitoria (procedimento deciso dal giudice monocratico), il giudice deve invitare il ricorrente a integrare i documenti ai sensi del richiamo agli artt. 640, commi 1-2, c.p.c.; il rigetto è possibile solo in caso di mancata integrazione.
- Nella fase di opposizione (giudizio a pieno contraddittorio) non vige un obbligo del giudice di fissare d'ufficio un termine per integrare la documentazione: la parte può produrre documenti fino alla decisione e l'onere probatorio è pieno.
- Un ricorso per cassazione contro il decreto emesso dal collegio che decide sull'opposizione deve censurare direttamente le ragioni del decreto collegiale; non è ammesso usare il gravame per rimettere in discussione integralmente le motivazioni del provvedimento monocratico originario che risultino assorbite dalla decisione sull'opposizione.
- La mancata produzione iniziale dei verbali non preclude automaticamente il risarcimento: la prova può essere fornita fino alla decisione dell'opposizione, ma l'assenza di documenti può legittimamente portare al rigetto se, a giudizio del tribunale collegiale, la documentazione è insufficiente e non viene integrata tempestivamente.
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