Cassazione Civile, Sentenza n. 33126/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di indennizzo per equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1999 dinanzi al TAR Sicilia (sezione distaccata di Catania) e definito con ordinanza di perenzione nel 2020. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che l'inerzia del ricorrente per 13 anni e la mancata reiterazione di istanze di prelievo dopo il 2007 dimostrassero la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del processo, sicché non sarebbe provato il pregiudizio derivante dalla durata e la domanda poteva essere respinta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi: (1) la Corte d'appello ha errato nel dare valore esclusivo all'intervallo temporale e nell'escludere le istanze di prelievo del 2005 e 2007 e l'opposizione al decreto di perenzione del 2016, svalutando indebitamente le iniziative processuali del ricorrente; (2) la Corte d'appello ha altresì contrastato la presunzione di pregiudizio prevista dalla normativa sull'equa riparazione. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Catania in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
legge 24 marzo 2001, n. 89 (equo indennizzo)
La legge disciplina l'indennizzo per la durata irragionevole dei processi; la Corte ricorda che la norma presuppone la valutazione del pregiudizio e che tale pregiudizio è in concreto presunto ai sensi delle disposizioni interpretate (art. richiamati dalla decisione), per cui l'onere probatorio a carico della parte resistente non può essere aggirato con argomentazioni basate unicamente sull'inerzia del ricorrente.
art. 5-ter legge 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato come norma procedurale di riferimento per il ricorso per equa riparazione proposto dal ricorrente; contestualizza l'azione davanti alle corti amministrative e la relativa tutela.
Richiamato in relazione al criterio di valutazione del pregiudizio: la Corte sottolinea che la giurisprudenza interpreta questa disposizione in senso favorevole al ricorrente, con presunzione del pregiudizio da durata irragionevole salvo prova contraria.
art. 2, comma 2-bis legge n. 89/2001
Citato come norma che stabilisce la presunzione del pregiudizio derivante dalla durata irragionevole del processo; la Corte rileva che la Corte d'appello non poteva esigere prove ulteriori per dimostrare il pregiudizio quando la norma opera la presunzione.
Richiamato nel primo motivo di impugnazione per criticare la valutazione della Corte d'appello; la censura riguarda l'errata applicazione delle regole probatorie e argomentative previste dal codice di procedura civile (nella parte invocata dalla decisione).
art. 1, comma 3 legge n. 89/2001 e art. 1, comma 777 legge n. 208/2015
Menziate in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza interlocutoria (non decisa nella presente causa): la Corte osserva che la questione non è stata investita da ricorso incidentale e risulta estranea al thema decidendum.
Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 2019
Richiamata per l'affermazione secondo cui l'istanza di prelievo è un adempimento formale e non un rimedio effettivo in grado di accelerare forzosamente il processo; usata dalla Corte di Cassazione per sostenere che la mancata reiterazione dell'istanza non implica automaticamente perdita di interesse.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11822/2014; Cass. n. 14386/2015)
Queste decisioni sono richiamate per il principio secondo cui l'istanza di prelievo attesta l'interesse della parte ma la sua mancata reiterazione non può di per sé far venire meno tale interesse né giustificare la riduzione automatica dell'indennizzo; la Corte di Cassazione conferma e applica tale orientamento.
Sentenze CEDU richiamate
Richiamate a sostegno dell'idea che la persistenza dell'interesse non può essere misurata esclusivamente sulla base della reiterazione formale di istanze e che la responsabilità per la protrazione del processo può ricadere sull'amministrazione giudicante.
Massime di principio
- La mancata reiterazione dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo non determina automaticamente la perdita dell'interesse della parte alla definizione del processo; le istanze presentate in precedenza e le altre iniziative processuali vanno valutate nel loro complesso.
- L'istanza di prelievo è un adempimento formale previsto dal processo amministrativo e la sua efficacia concreta nel velocizzare il processo è limitata; pertanto l'infruttuosa istanza non può essere imputata alla parte come causa efficiente della durata eccessiva.
- La presunzione di pregiudizio per la durata irragionevole del processo (normativa sull'equo indennizzo) dispone che il danno è in via di principio sussistente salvo prova contraria: il giudice deve tenerne conto e non può esigere dal ricorrente prove suppletive quando la norma opera la presunzione.
- L'inerzia prolungata della parte va valutata diacronicamente e non può essere automatica base per escludere l'indennizzo: occorre verificare le iniziative processuali complessive e le ragioni della mancata reiterazione delle istanze (es. sfiducia per inutilità).
- La prolungazione del giudizio nonostante la presentazione di istanze di prelievo costituisce una patologia processuale che non può essere fatta gravare sulla parte resistente e non giustifica di per sé una riduzione o esclusione dell'indennizzo.
- In casi analoghi i giudici di merito devono motivare con riferimento concreto alle iniziative del ricorrente e alle condizioni del processo prima di desumere una sopravvenuta carenza di interesse; l'eventuale valutazione negativa può incidere eventualmente sulla quantificazione, non sull'ammissibilità della domanda.
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