Cassazione Civile, Sentenza n. 33128/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava la realizzazione, nel fondo confinante di Belloni, di un terrapieno addossato al muro divisorio che avrebbe alterato il piano di campagna originariamente alla stessa quota e non avrebbe rispettato la distanza di 5 metri dal confine prevista dalle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano regolatore del comune di Gavardo. Chiedeva l'eliminazione del manufatto e il ripristino della situazione precedente. In cassazione deduceva la violazione degli artt. 873 e 878 c.c. e delle NTA locali, sostenendo che il muro, svolgendo funzione di contenimento del terrapieno, aveva perso la qualifica di muro di cinta ed era da considerare muro di fabbrica soggetto alle distanze legali; richiamava altresì orientamenti di legittimità secondo cui il muro che contiene un terrapieno artificiale va equiparato a muro di fabbrica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardiva notificazione. Sul merito ha confermato che il muro posto sul confine era preesistente e possedeva i caratteri del muro di cinta accertati dalla Corte territoriale; non risultando modificato, non perdeva tale qualifica perché il vicino ha costruito in aderenza. Pertanto è applicabile l'art. 878, comma 2, c.c., e la disposizione delle NTA (art. 17) che, pur fissando una distanza di 5 metri, ammette la possibilità di costruire in aderenza; il richiamato orientamento giurisprudenziale contrario riguarda fattispecie diverse (muro costruito dal vicino e funzionale esclusivamente a contenimento del terrapieno). Il ricorso è quindi respinto; nulla è disposto sulle spese per l'inammissibilità del controricorso; è disposto l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 878 cod. civ.
Il comma 2 consente la costruzione in appoggio al muro di cinta posto sul confine; questa facoltà si applica se il muro è qualificabile come muro di cinta e salva il rispetto delle regole sulle distanze tra costruzioni (art. 873 c.c.).
art. 873 cod. civ.
Regola le distanze legali tra costruzioni; nella vicenda è stato richiamato per distinguere la distanza tra costruzioni dalla distanza dal confine disciplinata dalle NTA locali.
Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore del comune di Gavardo (art. 17 NTA)
prevedono la distanza di cinque metri delle costruzioni dal confine e tuttavia "la possibilità di costruire in aderenza"
La normativa locale fissa una distanza di 5 metri ma espressamente ammette la costruzione in aderenza al confine; pertanto, quando sussiste la fattispecie dell'aderenza consentita, la regola della distanza non impedisce la costruzione in appoggio.
Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore del comune di Gavardo (art. 7, comma 17 NTA)
consente che la costruzione sia posta a confine o a distanza inferiore a quella prevista soltanto a condizione che sia mantenuto il distacco tra gli edifici previsto dalla normativa locale e che ci sia un accordo tra i privati confinanti registrato e trascritto
Questa previsione riguarda il caso di costruzioni poste a confine o a distanza inferiore a quella prevista e pone condizioni (distacchi tra edifici e accordo registrato); va però coordinata con la specifica previsione che ammette l'aderenza, distinta dal caso della costruzione posta a confine.
art. 370, comma 1 cod. proc. civ.
Fissa il termine per la proposizione del controricorso: la mancata osservanza del termine comporta l'inammissibilità del controricorso, come accertato dalla Corte.
Massime di principio
- Se il muro posto sul confine è preesistente e mantiene le caratteristiche del muro di cinta, il vicino può costruire in appoggio (aderenza) ai sensi dell'art. 878, comma 2 c.c., salvo diverse previsioni locali che espressamente vietino l'aderenza.
- Se il muro è stato costruito dal vicino o è diventato funzionalmente un muro di contenimento (retaining wall) per un terrapieno artificialmente creato, la giurisprudenza tende a considerarlo equiparabile a muro di fabbrica, soggetto al rispetto delle distanze legali; occorre quindi distinguere chi ha realizzato il muro e se esso è stato modificato.
- Verificare attentamente la normativa urbanistica locale: la differenza tra "costruire in aderenza", "costruire a confine" e le condizioni richieste (es. accordi registrati, distacchi tra edifici) può determinare esiti diversi.
- La qualificazione del terrapieno come "costruzione" e le sue caratteristiche tecniche (origine artificiale, funzione, rapporto con il muro) sono elementi decisivi per stabilire obblighi di distanza o illegittimità.
- In fase di contestazione è fondamentale fornire prova della preesistenza del muro, delle sue caratteristiche originarie e di eventuali modifiche: la documentazione fotografica, atti catastali, certificazioni e perizie possono essere determinanti.
- Attenzione ai termini processuali: controricorsi e impugnazioni notificati fuori termine sono inammissibili; rispettare le scadenze processuali è essenziale.
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