Cassazione Civile, Ordinanza n. 09318/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso per l’anno 2006. La società contribuente, dopo aver accettato le risultanze di un processo verbale di constatazione relativo alla rettifica della dichiarazione dei redditi 2006 per disconoscimento di costi ritenuti di competenza di annualità precedenti, aveva presentato due istanze di rimborso per gli anni 2002-2005, sostenendo di voler recuperare la deduzione erroneamente effettuata nel 2006 ed evitare una doppia imposizione. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che l’adesione al pvc avesse determinato una novazione dell’obbligazione tributaria e, inoltre, valorizzando la mancata presentazione di una dichiarazione integrativa. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione delle norme tributarie sulla rimborso e dell’art. 1230 c.c., sostenendo che la novazione civilistica non fosse applicabile all’accertamento fiscale e che non vi fosse stata sostituzione dell’obbligazione originaria; 2) violazione delle norme sulla dichiarazione integrativa e sul rimborso, censurando l’affermazione della CTR secondo cui l’omissione di tale dichiarazione precluderebbe il diritto al rimborso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che dal ricorso e dalla sentenza non emergeva con completezza e certezza la fattispecie concreta, in particolare se vi fosse stato un accertamento con adesione perfezionato con il pagamento della prima rata, e che la mancata produzione/allegazione dell’istanza aveva impedito il necessario controllo di fondatezza. Ha inoltre osservato che, secondo la sentenza impugnata, vi era adesione al pvc su tutti gli anni contestati, atto che costituisce accordo immodificabile e non più impugnabile, salvo ipotesi diverse non ricorrenti nel caso di specie. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché investiva una ratio decidendi autonoma e ulteriore della sentenza impugnata; essendo il primo motivo già inammissibile, la censura sulla seconda ratio sarebbe comunque improduttiva di effetti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente come norma relativa agli atti impugnabili nel processo tributario e al rimborso, ma la Corte non ne affronta il merito per inammissibilità del ricorso
art. 109, comma 1, D.P.R. 917/1986
richiamato dalla ricorrente sul tema della competenza dei componenti negativi di reddito
richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro normativo fiscale
art. 38, comma 1, D.P.R. 600/1973
richiamato dalla ricorrente come base del diritto al rimborso
richiamato per sostenere l’inapplicabilità della novazione civilistica all’accertamento tributario
richiamato quale norma processuale sul ricorso per cassazione nel processo tributario
richiamato come vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998
richiamato con riferimento alla dichiarazione integrativa e ai suoi effetti sul rimborso
art. 38, comma 1, D.P.R. 602/1973
richiamato con riferimento alla domanda di rimborso delle imposte
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che presuppone una determinata ricostruzione fattuale è inammissibile se il ricorrente non fornisce gli elementi necessari a verificare con certezza la fattispecie controversa, specie quando non siano prodotti o allegati gli atti decisivi richiamati.
- L’adesione al processo verbale di constatazione, quando riguardi tutti gli anni e le contestazioni dedotte, integra un accordo immodificabile e non più impugnabile, salvo che si contesti la corrispondenza tra l’atto definitorio e i contenuti del pvc o che il pvc presenti contenuti eterogenei nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resta intatta, la censura diretta contro la sola altra ratio è inammissibile se, anche ove fondata, non potrebbe produrre effetti sul decisum.
- Nel giudizio tributario di legittimità, la deduzione di violazioni di legge non consente di superare un deficit di autosufficienza del ricorso, se manca la necessaria riproduzione o allegazione degli atti su cui il motivo si fonda.
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