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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09318/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso per l’anno 2006. La società contribuente, dopo aver accettato le risultanze di un processo verbale di constatazione relativo alla rettifica della dichiarazione dei redditi 2006 per disconoscimento di costi ritenuti di competenza di annualità precedenti, aveva presentato due istanze di rimborso per gli anni 2002-2005, sostenendo di voler recuperare la deduzione erroneamente effettuata nel 2006 ed evitare una doppia imposizione. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che l’adesione al pvc avesse determinato una novazione dell’obbligazione tributaria e, inoltre, valorizzando la mancata presentazione di una dichiarazione integrativa. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione delle norme tributarie sulla rimborso e dell’art. 1230 c.c., sostenendo che la novazione civilistica non fosse applicabile all’accertamento fiscale e che non vi fosse stata sostituzione dell’obbligazione originaria; 2) violazione delle norme sulla dichiarazione integrativa e sul rimborso, censurando l’affermazione della CTR secondo cui l’omissione di tale dichiarazione precluderebbe il diritto al rimborso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che dal ricorso e dalla sentenza non emergeva con completezza e certezza la fattispecie concreta, in particolare se vi fosse stato un accertamento con adesione perfezionato con il pagamento della prima rata, e che la mancata produzione/allegazione dell’istanza aveva impedito il necessario controllo di fondatezza. Ha inoltre osservato che, secondo la sentenza impugnata, vi era adesione al pvc su tutti gli anni contestati, atto che costituisce accordo immodificabile e non più impugnabile, salvo ipotesi diverse non ricorrenti nel caso di specie. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché investiva una ratio decidendi autonoma e ulteriore della sentenza impugnata; essendo il primo motivo già inammissibile, la censura sulla seconda ratio sarebbe comunque improduttiva di effetti. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo che presuppone una determinata ricostruzione fattuale è inammissibile se il ricorrente non fornisce gli elementi necessari a verificare con certezza la fattispecie controversa, specie quando non siano prodotti o allegati gli atti decisivi richiamati.
  • L’adesione al processo verbale di constatazione, quando riguardi tutti gli anni e le contestazioni dedotte, integra un accordo immodificabile e non più impugnabile, salvo che si contesti la corrispondenza tra l’atto definitorio e i contenuti del pvc o che il pvc presenti contenuti eterogenei nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resta intatta, la censura diretta contro la sola altra ratio è inammissibile se, anche ove fondata, non potrebbe produrre effetti sul decisum.
  • Nel giudizio tributario di legittimità, la deduzione di violazioni di legge non consente di superare un deficit di autosufficienza del ricorso, se manca la necessaria riproduzione o allegazione degli atti su cui il motivo si fonda.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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