Cassazione Civile, Ordinanza n. 09233/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato due cartelle di pagamento emesse per tributi riferiti ad annualità anteriori e prossime alla scissione di una società poi fallita, sostenendo di non dover rispondere dei debiti fiscali della scissa oppure, in subordine, di risponderne solo nei limiti del patrimonio netto assegnato con la scissione, richiamando la disciplina civilistica sulla responsabilità delle beneficiarie. Con un ulteriore motivo lamentava anche l’omessa pronuncia/omesso esame circa la dedotta inesistenza o invalidità della notificazione della cartella e del prodromico avviso di accertamento. La ricorrente aveva inoltre proposto un unico ricorso per cassazione avverso due sentenze della CTR relative a cartelle diverse, ma identiche quanto alla questione giuridica trattata.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo contro le due sentenze, perché le decisioni riguardavano le stesse parti e la medesima questione di diritto in procedimenti distinti ma legati al medesimo rapporto d’imposta. Ha però dichiarato inammissibile il quarto motivo per il limite della doppia conforme, poiché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era proponibile nel caso. Gli altri motivi sono stati respinti: in materia di scissione parziale, i debiti fiscali anteriori all’operazione gravano solidalmente e illimitatamente su tutte le società partecipanti, per effetto della disciplina speciale tributaria, che prevale sulla limitazione di responsabilità prevista dal codice civile. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 173, commi 12 e 13, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla scissione, la responsabilità si estende alle società partecipanti all’operazione secondo la disciplina tributaria speciale, con solidarietà anche illimitata.
art. 15, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Per le sanzioni tributarie conseguenti a violazioni commesse dalla società scissa, le beneficiarie rispondono solidalmente in base alla disciplina speciale tributaria.
art. 2506-quater, comma 3, cod. civ.
La limitazione civilistica della responsabilità della beneficiaria per i debiti della scissa non si applica ai crediti tributari, perché prevale la disciplina speciale fiscale.
art. 2506-bis, comma 2, cod. civ.
Richiamato in contrapposizione alla disciplina tributaria, per evidenziare che i limiti civilistici valgono per le obbligazioni civili e non per i debiti fiscali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge nei primi tre motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso l’operatività per la doppia conforme.
Il contraddittorio non è stato integrato nei confronti della litisconsorte necessaria perché, essendo il ricorso infondato, l’integrazione sarebbe stata inutile rispetto all’esito del giudizio.
Opera il limite della doppia conforme, che impedisce la proposizione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell’esigenza di ragionevole durata del processo, per evitare una rimessione in termini inutile ai fini della decisione.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata nel quarto motivo per contestare la notificazione e il procedimento di formazione della cartella.
art. 24 Cost.
Richiamato nel quarto motivo in relazione al diritto di difesa rispetto alla dedotta mancata notifica.
art. 97 Cost.
Richiamato nel quarto motivo in relazione ai profili di legittimità dell’azione amministrativa e della notifica.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di scissione parziale, i debiti fiscali relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione gravano solidalmente su tutte le società partecipanti, secondo la disciplina tributaria speciale, che prevale sulla disciplina civilistica limitativa della responsabilità.
- Per i crediti tributari connessi a violazioni fiscali della società scissa, la responsabilità delle beneficiarie non è circoscritta dal solo patrimonio netto attribuito con la scissione, quando la normativa fiscale prevede una solidarietà illimitata.
- Il ricorso per cassazione cumulativo contro più sentenze è ammissibile quando le decisioni tra le stesse parti dipendono dalla medesima questione di diritto e riguardano il medesimo rapporto d’imposta, pur in presenza di annualità o cartelle diverse.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile nel giudizio di legittimità quando ricorre il limite della c.d. doppia conforme, ove il giudizio d’appello sia stato proposto in epoca soggetta alla relativa disciplina.
- Quando il ricorso è comunque infondato, la mancata integrazione del contraddittorio verso un litisconsorte necessario può essere considerata superflua se l’attività processuale non inciderebbe sull’esito della decisione.
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