Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09237/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso IRES relativa all'anno 2011, proposta in relazione al prelievo cd. "Robin tax" previsto dall'art. 81, commi 16-18, del d.l. 112/2008. La società sosteneva di operare come impresa mista, con ricavi provenienti sia da attività soggette all'addizionale sia da attività diverse da quelle petrolifere, e contestava il diniego di rimborso. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, assumendo che l'Ufficio non potesse esigere somme versate durante la vigenza di una norma poi dichiarata incostituzionale, quando il rimborso era stato richiesto durante la pendenza del rapporto. Con il secondo motivo denunciava la falsa applicazione dell'art. 81, commi 16-18, d.l. 112/2008, sostenendo che il superamento della soglia di 10 milioni di euro andasse verificato solo sui ricavi "petroliferi" e che, nel caso concreto, tale soglia non fosse stata superata, pur essendo superata dal totale dei ricavi complessivi, con conseguente spettanza del rimborso.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, la società ricorrente ha depositato istanza di rinuncia chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte ha preso atto della rinuncia e, applicando l'art. 391 c.p.c., ha pronunciato con ordinanza in camera di consiglio la estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso la debenza del c.d. doppio contributo, rilevando che la causa di inammissibilità/estinzionе del ricorso era sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 23 Cost.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della pretesa tributaria in presenza di una norma poi dichiarata incostituzionale

  • art. 81, commi 16-18, d.l. 112/2008

    norma istitutiva della cd. Robin tax, interpretata dalla CTR come richiedente sia il superamento della soglia di ricavi sia la prevalenza dei ricavi relativi al settore petrolifero

  • l. n. 133/2008

    legge di conversione del d.l. 112/2008 richiamata per la disciplina originaria della Robin tax

  • art. 391 c.p.c.

    disciplinando la rinuncia al ricorso per cassazione dopo la fissazione dell'udienza, impone la pronuncia con ordinanza in camera di consiglio e con provvedimento inoppugnabile

  • Corte cost. n. 10/2015

    richiamata dalla ricorrente per sostenere l'incostituzionalità della disciplina della Robin tax e gli effetti sulla pretesa tributaria

  • Cass. n. 23175/2015

    richiamata per escludere l'applicazione del doppio contributo quando la causa di inammissibilità o estinzione del ricorso sia sopravvenuta

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la fissazione dell'udienza determina la declaratoria di estinzione del giudizio con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e chiede la cessazione della materia del contendere, la Corte non decide sui motivi ma prende atto della sopravvenienza estintiva della controversia.
  • Il c.d. doppio contributo non è dovuto se la causa di inammissibilità o di estinzione del ricorso è sopravvenuta rispetto alla proposizione dell'impugnazione.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, le questioni sostanziali prospettate con i motivi restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.