Cassazione Civile, Ordinanza n. 09237/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso IRES relativa all'anno 2011, proposta in relazione al prelievo cd. "Robin tax" previsto dall'art. 81, commi 16-18, del d.l. 112/2008. La società sosteneva di operare come impresa mista, con ricavi provenienti sia da attività soggette all'addizionale sia da attività diverse da quelle petrolifere, e contestava il diniego di rimborso. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, assumendo che l'Ufficio non potesse esigere somme versate durante la vigenza di una norma poi dichiarata incostituzionale, quando il rimborso era stato richiesto durante la pendenza del rapporto. Con il secondo motivo denunciava la falsa applicazione dell'art. 81, commi 16-18, d.l. 112/2008, sostenendo che il superamento della soglia di 10 milioni di euro andasse verificato solo sui ricavi "petroliferi" e che, nel caso concreto, tale soglia non fosse stata superata, pur essendo superata dal totale dei ricavi complessivi, con conseguente spettanza del rimborso.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la società ricorrente ha depositato istanza di rinuncia chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte ha preso atto della rinuncia e, applicando l'art. 391 c.p.c., ha pronunciato con ordinanza in camera di consiglio la estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso la debenza del c.d. doppio contributo, rilevando che la causa di inammissibilità/estinzionе del ricorso era sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 23 Cost.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della pretesa tributaria in presenza di una norma poi dichiarata incostituzionale
art. 81, commi 16-18, d.l. 112/2008
norma istitutiva della cd. Robin tax, interpretata dalla CTR come richiedente sia il superamento della soglia di ricavi sia la prevalenza dei ricavi relativi al settore petrolifero
l. n. 133/2008
legge di conversione del d.l. 112/2008 richiamata per la disciplina originaria della Robin tax
art. 391 c.p.c.
disciplinando la rinuncia al ricorso per cassazione dopo la fissazione dell'udienza, impone la pronuncia con ordinanza in camera di consiglio e con provvedimento inoppugnabile
Corte cost. n. 10/2015
richiamata dalla ricorrente per sostenere l'incostituzionalità della disciplina della Robin tax e gli effetti sulla pretesa tributaria
Cass. n. 23175/2015
richiamata per escludere l'applicazione del doppio contributo quando la causa di inammissibilità o estinzione del ricorso sia sopravvenuta
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la fissazione dell'udienza determina la declaratoria di estinzione del giudizio con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e chiede la cessazione della materia del contendere, la Corte non decide sui motivi ma prende atto della sopravvenienza estintiva della controversia.
- Il c.d. doppio contributo non è dovuto se la causa di inammissibilità o di estinzione del ricorso è sopravvenuta rispetto alla proposizione dell'impugnazione.
- In presenza di rinuncia al ricorso, le questioni sostanziali prospettate con i motivi restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
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