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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09248/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IRES e IVA, con interessi e sanzioni, riferita agli anni d’imposta 2005 e 2006. La società contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la mancata allegazione di documentazione alla cartella, la mancata comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo e la asserita duplicazione delle sanzioni, ottenendo in primo grado una decisione favorevole solo in parte. In appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, escludendo sia l’ultrapetizione sia la duplicazione delle sanzioni e ritenendo legittima l’applicazione della sanzione nella misura del 30% anziché del 10%. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. 212/2000, sostenendo che, per l’omessa comunicazione prevista da tale norma, la sanzione avrebbe dovuto essere ridotta al 10% e non applicata nella misura ordinaria del 30%.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza. Ha osservato che la censura non colpiva specificamente la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale aveva escluso la duplicazione delle sanzioni e aveva ritenuto legittima la cartella. Nel merito, ha ribadito che l’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente impone l’invito al contraddittorio solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre non opera automaticamente in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972. Nei casi di omesso o tardivo versamento, la comunicazione di irregolarità non è necessaria per la validità della cartella e la sua omissione integra al più una mera irregolarità, che non comporta la riduzione automatica delle sanzioni o degli interessi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura era formulata come denuncia di violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché non aggrediva specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente (...) a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta (...)"

    L’obbligo di invito al contraddittorio sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applica automaticamente a tutte le iscrizioni a ruolo derivanti da controlli automatizzati o da omessi/tardivi versamenti.

  • art. 36-bis, d.P.R. 600/1973

    Il controllo automatizzato consente l’iscrizione a ruolo sulla base dei dati dichiarati e delle risultanze documentali, senza che sia necessaria in via generale una preventiva comunicazione bonaria.

  • art. 54-bis, d.P.R. 633/1972

    Per l’IVA, il controllo automatizzato segue la medesima logica: l’esito diverso rispetto alla dichiarazione può essere comunicato, ma non sempre è imposto un contraddittorio preventivo.

  • art. 13, d.lgs. 471/1997

    Le sanzioni per omesso o tardivo versamento sono liquidabili direttamente secondo legge e possono essere iscritte a ruolo insieme al tributo e agli interessi.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 462/1997

    L’omissione della comunicazione di irregolarità non comporta, nel caso esaminato, la non debenza o la riduzione automatica delle sanzioni e degli interessi.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13

    È richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti in materia di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente impone il previo invito al chiarimento solo quando dall’attività di controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non ogni iscrizione a ruolo richiede un avviso bonario o un contraddittorio preventivo.
  • Nei controlli automatizzati ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, il contraddittorio preventivo non è necessario se l’iscrizione a ruolo deriva da dati dichiarati e da omessi o tardivi versamenti, senza margini di valutazione interpretativa.
  • L’omessa comunicazione di irregolarità, quando non dovuta, non determina di per sé l’illegittimità della cartella né la riduzione delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile se non colpisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando formalmente denunci una violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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