Cassazione Civile, Ordinanza n. 09238/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi e spese ritenuti indebitamente dedotti per complessivi euro 264.122,08. La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto gli appelli riuniti del fallimento della società, riformando le sentenze di primo grado che avevano invece rigettato i ricorsi contro l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sul recupero dei costi indebitamente dedotti; con il secondo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse attribuito valore di prova, e non di mero indizio, a dichiarazioni sostitutive rese da terzi prodotte dalla contribuente, senza altri elementi corroboranti. La Corte ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio verso il legale rappresentante della società in bonis, rilevando che non aveva una posizione autonoma rispetto alla società. Esaminando congiuntamente i motivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché formulati in modo generico e non rispettosi degli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c., nonché dei requisiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo, che impongono l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore del fallimento resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. In via preliminare ha revocato l’ordinanza interlocutoria che aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del legale rappresentante della società in bonis, ritenendo che costui non avesse una posizione autonoma rispetto alla società. Nel merito, i due motivi di ricorso sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili per genericità e per mancato assolvimento degli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava, nonché perché il primo motivo non integrava correttamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La soccombenza ha comportato la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente; è stata esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la difesa erariale dell’Amministrazione tramite l’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere dedotta in modo generico, ma richiede una specifica critica alla regola di diritto applicata dal giudice di merito.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, con i dati necessari a individuarne la collocazione e la produzione nei gradi di merito.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti e documenti indicati nel ricorso e comunque rispettare gli oneri di localizzazione e specificazione richiesti dalla norma.
Nel processo tributario è sufficiente la richiesta di trasmissione del fascicolo di parte acquisito al fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, ma ciò non esonera dagli oneri di specificazione del ricorso per cassazione.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la prova testimoniale è preclusa; le dichiarazioni di terzi hanno, di regola, valore meramente indiziario e non prova legale.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d’ufficio del giudizio tributario, con conseguenze sulla disponibilità documentale nel giudizio di legittimità.
art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
Ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., circoscrivendo il sindacato di legittimità sull’omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Nel caso di specie la Corte ha escluso la sua applicazione, poiché la parte soccombente era un’Amministrazione finanziaria difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’allegazione di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o alla mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- L’onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. impone di indicare con precisione atti e documenti su cui il ricorso si fonda, non essendo sufficiente un richiamo generico al materiale probatorio di merito.
- Nel processo tributario, pur essendo il fascicolo di parte acquisito al fascicolo d’ufficio, il ricorrente per cassazione deve comunque localizzare i documenti rilevanti e indicarne il contenuto essenziale.
- Le dichiarazioni sostitutive di terzi prodotte in giudizio tributario non possono essere automaticamente elevate a prova legale, ma devono essere valutate secondo il loro ordinario rilievo indiziario e nel quadro degli altri elementi acquisiti.
- L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio può essere revocata se il soggetto nei cui confronti dovrebbe essere integrato non ha una posizione autonoma rispetto alla parte già presente in giudizio.
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