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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09235/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRES relativa all'anno 2007 richiesto da una società, diniego fondato sulla mancata deduzione, per mero errore materiale, di costi sostenuti per incentivi all'esodo corrisposti ai dipendenti. La società aveva impugnato il diniego e la CTR Lombardia aveva accolto il gravame, ritenendo che nell'anno 2006 non vi fosse ancora certezza e determinabilità dell'effettivo esborso e che, quindi, la deduzione fosse correttamente avvenuta nell'esercizio 2007, quando l'importo era divenuto certo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 109, commi 1 e 2, TUIR, sostenendo che i costi per incentivi all'esodo, in assenza di una disciplina speciale derogatoria, sono deducibili secondo il principio di competenza economica e, poiché i relativi contratti erano stati conclusi nel 2006, già in tale anno sussistevano certezza e obiettiva determinabilità dell'onere, con conseguente imputazione temporale nel 2006 e non nel 2007.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 109 del TUIR impone l'imputazione dei componenti negativi al periodo di competenza, senza che il contribuente possa scegliere liberamente un esercizio diverso, anche se non risulti un danno erariale concreto. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva ritenuto deducibili i costi nel 2007, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 109, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; non è consentita la deduzione di costi in un esercizio diverso da quello stabilito dalla legge, perché le regole di imputazione temporale sono inderogabili per contribuente ed Erario.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata veicolata come violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel reddito d'impresa, i componenti negativi devono essere imputati all'esercizio di competenza individuato dalla legge, senza possibilità per il contribuente di scegliere un esercizio diverso per ragioni di opportunità o convenienza.
  • Le regole di competenza fiscale ex art. 109 TUIR sono inderogabili e vincolano sia il contribuente sia l'Amministrazione finanziaria.
  • Ai fini dell'imputazione temporale dei costi non rileva l'assenza, nel caso concreto, di un danno erariale: la violazione del criterio legale di competenza è di per sé sufficiente a integrare l'errore di diritto.
  • Se un costo è già certo e obiettivamente determinabile nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione, esso deve essere dedotto in quell'esercizio anche se il pagamento o la contabilizzazione avvengano successivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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