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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09227/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (espropriati)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento espropriativo per pubblica utilità relativo a terreni inseriti in un piano di edilizia economica e popolare. Gli originari proprietari e poi alcune loro aventi causa contestavano la stima dell’indennità di espropriazione, sostenendo la natura edificabile dei suoli e chiedendo anche il riconoscimento dell’indennità di occupazione e del maggior danno da ritardo nel pagamento dell’indennità. La Corte d’appello aveva determinato l’indennità assumendo come criterio il valore venale del terreno, ma aveva respinto la domanda di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. ritenendo che il ritardo avesse in concreto prodotto un vantaggio per gli attori, e aveva altresì negato l’indennità di occupazione perché non proposta sin dall’atto introduttivo. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 120 e 1264 c.c. per il deposito delle somme anche a favore di soggetti che avrebbero ceduto il credito; 2) violazione delle norme processuali e dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice fondato la decisione su un indice territoriale diverso da quello che le parti avrebbero concordato in sede peritale; 3) violazione dei criteri di interpretazione degli strumenti urbanistici, sostenendo che i piani attuativi dovessero essere letti in modo da riconoscere l’autonomia edificatoria del comparto interessato; 4) violazione degli artt. 24, 111 e 117 Cost., dell’art. 1 Prot. add. CEDU, nonché degli artt. 1224 e 2697 c.c. per il rigetto del maggior danno, fondato su un ragionamento incentrato sul mutato orientamento giurisprudenziale; 5) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex art. 1224, comma 2, c.c.; 6) violazione delle garanzie costituzionali e dell’art. 1 Prot. add. CEDU per avere il giudice rilevato d’ufficio la tardività della domanda di indennità di occupazione senza verificare l’eventuale accettazione del contraddittorio da parte del Comune; 7) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese basata su un supposto overruling. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo, il terzo e il quinto, ha accolto il quarto e il sesto motivo, ha ritenuto assorbito il settimo, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello per il riesame della domanda di maggior danno e della domanda di indennità di occupazione, oltre che per la regolazione delle spese.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente ai motivi quarto e sesto. La Corte ha ritenuto erronea la decisione d’appello che aveva negato il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. valorizzando il solo fatto che l’evoluzione giurisprudenziale successiva avesse favorito gli espropriati: tale circostanza, secondo la Cassazione, non può incidere sulla sussistenza del diritto sostanziale, ma al più sulla regolazione delle spese. È stata inoltre censurata la declaratoria di tardività/inammissibilità della domanda di indennità di occupazione, perché nel rito applicabile ai giudizi pendenti prima della riforma del 1990 la novità della domanda era rilevabile d’ufficio solo salvo accettazione espressa o tacita del contraddittorio da parte della controparte, circostanza che il giudice di merito non aveva esaminato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 120 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di cessione del credito e individuazione del soggetto destinatario del pagamento/deposito

  • art. 1264 c.c.

    richiamato nel primo motivo per contestare gli effetti della cessione del credito nei confronti del debitore espropriante

  • art. 19 L. 865/1971

    individua il giudizio di opposizione alla stima tra proprietari e altri interessati

  • art. 295 c.p.c.

    ha giustificato la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio parallelo

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come norma di accesso ai motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia

  • artt. 99, 101, 112, 189, 194 c.p.c.

    invocati per contestare il presunto vincolo del giudice al materiale concordato in sede peritale e l’asserita violazione del principio dispositivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere della prova, ma ritenuto non decisivo nei motivi sul valore del terreno e sul maggior danno

  • artt. 1362, 1363, 1366 c.c.

    invocati per l’interpretazione degli strumenti urbanistici, ma ritenuti non pertinenti perché riferiti ai contratti

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    ritenuto criterio corretto per l’interpretazione degli atti amministrativi aventi contenuto normativo

  • art. 13 L. 1150/1942

    richiamato per descrivere il piano particolareggiato come strumento urbanistico attuativo

  • L. 167/1962

    richiamata come fonte del piano di edilizia economica e popolare

  • art. 5-bis L. 359/1992

    indicata come norma non applicabile perché dichiarata incostituzionale

  • Corte cost. n. 348/2007

    ha dichiarato l’incostituzionalità del criterio indennitario fondato sull’art. 5-bis L. 359/1992

  • art. 2, comma 90, L. 244/2007

    richiamato come disciplina sostitutiva non applicabile ai giudizi in corso

  • art. 39 L. 2359/1865

    indicato come norma applicabile per determinare l’indennità in base al valore venale

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    fondamento della domanda di maggior danno da ritardo nel pagamento dell’indennità

  • artt. 24, 111, 117 Cost.

    invocati dai ricorrenti per censurare il rigetto del maggior danno e la tardività della domanda di indennità di occupazione

  • art. 1 Prot. add. CEDU

    richiamato a tutela del diritto patrimoniale all’indennità

  • art. 20 L. 865/1971

    richiamato in relazione alla domanda di indennità di occupazione

  • artt. 183, 184, 345 c.p.c.

    nel testo anteriore alla riforma, disciplinavano il divieto di domande nuove nel primo grado

  • art. 9 d.l. 432/1995 conv. in L. 534/1995

    indicato per il regime transitorio applicabile ai processi pendenti al 30 aprile 1995

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla compensazione delle spese

  • art. 101, comma 2, Cost.

    evocato nel motivo sul maggior danno per censurare il ricorso a un argomento giurisprudenziale sopravvenuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima in materia espropriativa, il giudice deve determinare autonomamente la giusta indennità sulla base dei parametri normativi applicabili, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti, dalle offerte dell’amministrazione o dagli esiti delle operazioni peritali se non nei limiti della loro concreta rilevanza probatoria.
  • Gli accordi o le valutazioni condivise in sede peritale tra consulenti di parte e consulente d’ufficio non hanno valore vincolante per il giudice e non possono sostituire il corretto accertamento giuridico del valore del bene o dei criteri legali di stima.
  • Gli strumenti urbanistici e gli atti amministrativi aventi contenuto normativo si interpretano secondo i criteri dell’art. 12 disp. prel. c.c., non secondo le regole ermeneutiche del contratto.
  • La non contestazione può operare sui fatti storici, ma non può trasformare in fatto pacifico una qualificazione giuridica o urbanistica che richiede una valutazione normativa del giudice.
  • Il sopravvenuto consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale favorevole alla parte non esclude il diritto sostanziale al risarcimento del maggior danno da ritardo, poiché la giurisprudenza interpreta la legge e non la crea; tale circostanza può incidere, al più, sulla regolazione delle spese processuali.
  • Nel regime processuale anteriore alla riforma del 1990, la novità di una domanda introdotta nel corso del giudizio è rilevabile d’ufficio, ma non può essere dichiarata inammissibile se la controparte ha accettato espressamente o per comportamento concludente il contraddittorio sulla domanda nuova.
  • La questione del deposito dell’indennità a favore degli aventi diritto non risolve, di per sé, il riparto interno delle somme tra più aventi causa o pretesi titolari, che resta separato e può richiedere un distinto accertamento.
  • La mera mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale urbanistico o probatorio non integra, di regola, una censura di legittimità se non è accompagnata dall’indicazione puntuale del canone di interpretazione o della regola di diritto asseritamente violata.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompetenzaProveImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliareProprietà
RamiEsecuzioniProcesso civileImmobiliareDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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