Cassazione Civile, Ordinanza n. 00226/2026 del 04/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile di un contribuente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, valorizzando incrementi patrimoniali nel quadriennio 2004-2008 ritenuti non giustificati dai redditi dichiarati. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto il maggior reddito accertato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per la ritenuta legittimità dell'atto impositivo pur in assenza di produzione della delega del capo dell'ufficio; 2) violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, per l'adesione della CTR al metodo di calcolo fondato sui dati dell'anagrafe tributaria senza adeguata considerazione della dedotta estraneità tra imponibile accertato e operazioni di investimento/disinvestimento; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita errata lettura della documentazione prodotta; 4) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 113 c.p.c., per avere la CTR deciso secondo equità e non secondo diritto nel rideterminare il reddito sintetico. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore del ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con prova del pagamento della prima rata, chiedendo la cessazione della materia del contendere; non risultava però documentato il pagamento integrale del debito rateizzato, né era stato notificato diniego dell'Ufficio nel termine previsto.
La decisione
La Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata era stata tempestivamente presentata e corredata dalla quietanza della prima rata, ma ha escluso che ciò consentisse una mera declaratoria di cessazione della materia del contendere in mancanza della prova del pagamento integrale del dovuto rateizzato. Richiamando l'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e il precedente di legittimità indicato, ha affermato che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine di legge; conseguentemente il giudizio va dichiarato estinto. Ha altresì disposto che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ipotesi di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
norma posta a base dell'accertamento sintetico del reddito contestato al contribuente.
richiamato dal ricorrente in relazione alla validità dell'atto impositivo e alla delega di firma.
richiamato come parametro della censura sull'utilizzo e valutazione delle prove e della documentazione.
richiamato come parametro della censura sull'apprezzamento della prova da parte del giudice di merito.
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in tema di legittimità dell'accertamento.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato per contestare la motivazione dell'accertamento fondato sui dati dell'anagrafe tributaria.
richiamato per sostenere che la CTR avrebbe deciso secondo equità anziché secondo diritto.
comma 6; comma 8; comma 12
la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; in mancanza di diniego entro il termine, la lite può ritenersi definita secondo le condizioni di legge.
art. 7, comma 2, lettera b), d.l. n. 119/2018
richiamato quale base normativa della domanda di definizione agevolata depositata in giudizio.
art. 7, comma 3, d.l. n. 119/2018
richiamato quale base normativa della domanda di definizione agevolata depositata in giudizio.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
nelle liti estinte, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si riferisce l'eventuale raddoppio.
Massime di principio
- In presenza di tempestiva domanda di definizione agevolata della lite pendente e di prova del pagamento della prima rata, la definizione si considera perfezionata secondo la disciplina speciale, con conseguente estinzione del giudizio, salvo diversa incidenza del diniego nei termini di legge.
- La sola produzione della domanda di definizione agevolata e della quietanza della prima rata non basta, di per sé, per una declaratoria di cessazione della materia del contendere se non risulta anche il pagamento integrale del debito rateizzato, quando richiesto dalla ricostruzione applicativa del caso concreto.
- Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, e non si applica il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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