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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00224/2026 del 04/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a un importo di euro 28.714,76. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello l'Agenzia delle entrate-Riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione e la declaratoria di legittimità dell'iscrizione ipotecaria. In cassazione il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'Agente della riscossione non potesse reiterare la misura cautelare sulla base di cartelle in parte coincidenti con quelle già poste a fondamento di una precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria, già annullata dalla stessa Corte tributaria regionale con sentenza n. 3409/2022; poiché tale sentenza, pur non ancora passata in giudicato, era esecutiva, il nuovo provvedimento sarebbe stato precluso.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 67-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 disciplina l'efficacia esecutiva della sentenza, ma non regola gli effetti della stessa in altri giudizi. Ha inoltre osservato che nel caso concreto l'atto impugnato nel nuovo giudizio era diverso da quello oggetto della precedente sentenza, e che la sentenza n. 3409/2022 aveva annullato solo la precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria, non anche le cartelle presupposte. Da ciò ha tratto la conclusione che l'annullamento precedente non precludeva l'emissione di una nuova iscrizione ipotecaria, misura qualificata come cautelare e strumentale alla garanzia del credito tributario. La Corte ha anche dato atto che la sentenza n. 3409/2022 era stata successivamente cassata con rinvio in altro procedimento tra le stesse parti, con conseguente venir meno dell'autorità posta a fondamento del motivo di ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di legittimità per dedurre la violazione di norma di diritto da parte del giudice di merito.

  • art. 67-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte ha precisato che riguarda l'efficacia esecutiva della sentenza, ma non disciplina gli effetti della sentenza in altri giudizi.

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato per l'applicabilità, nel processo tributario, del principio di cui all'art. 336, secondo comma, c.p.c.

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    la riforma o cassazione della sentenza impugnata si estende ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, facendo venir meno l'efficacia esecutiva della sentenza e degli atti esecutivi o di esecuzione spontanea privi di giustificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19967

    viene richiamata per qualificare l'iscrizione ipotecaria come procedura alternativa all'esecuzione forzata, con funzione di garanzia e cautela del credito tributario.

  • Cass. 19/07/2005, n. 15220

    richiamata a sostegno degli effetti immediati della riforma o cassazione sugli atti dipendenti dalla sentenza.

  • Cass. 21/06/2023, n. 17755

    richiamata a sostegno del principio secondo cui la cassazione della sentenza travolge gli atti dipendenti e privi di giustificazione.

Massime di principio

  • L'art. 67-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 attiene all'efficacia esecutiva della sentenza tributaria, ma non impedisce la reiterazione di atti diversi fondati solo in parte sugli stessi presupposti, se il precedente provvedimento è stato annullato senza travolgere gli atti presupposti.
  • L'annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non preclude, di per sé, l'adozione di una nuova iscrizione ipotecaria quando il nuovo atto sia autonomo e i presupposti sostanziali permangano.
  • L'iscrizione ipotecaria dell'Agente della riscossione è una misura cautelare e di garanzia del credito tributario, alternativa all'esecuzione forzata, e non è soggetta a un preteso esaurimento del potere in senso ostativo alla sua reiterazione.
  • La riforma o cassazione della sentenza da cui un atto dipende travolge anche gli atti conseguenti o dipendenti, eliminandone immediatamente la giustificazione e l'efficacia.
  • Nel giudizio tributario, il principio dell'estensione degli effetti della riforma o cassazione agli atti dipendenti opera per effetto del rinvio dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 all'art. 336, secondo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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