Cassazione Civile, Ordinanza n. 00223/2026 del 04/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2006. Nel ricorso la contribuente aveva dedotto cinque motivi: tre vizi processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (omessa motivazione, omessa pronuncia sulle eccezioni e violazione del giudicato interno), un omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., e la violazione/falsa applicazione di varie norme tributarie e civilistiche sul potere di accertamento e sulla prova presuntiva. Tuttavia, prima dell'esame dei motivi, la società ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 6 d.l. n. 119/2018, documentando domanda tempestiva e pagamento della prima rata; dall'atto non risultavano né il diniego dell'Agenzia né istanza di trattazione della controversia.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la domanda di definizione agevolata e ha accertato la sussistenza dei relativi presupposti: tempestiva presentazione della domanda, pagamento della prima rata, mancato diniego dell'Agenzia entro il termine previsto e assenza di istanza di trattazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con spese a carico delle parti che le avevano anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non l'estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in cassazione, si perfeziona con domanda tempestiva e pagamento della prima rata; in mancanza di diniego dell'Agenzia entro il termine previsto e di istanza di trattazione, il processo si estingue.
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma evocata dalla ricorrente per denunciare errores in procedendo, ma non esaminata nel merito per l'intervenuta estinzione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma evocata per omesso esame di fatti decisivi, rimasta assorbita dalla declaratoria di estinzione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma evocata per violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civilistiche, rimasta assorbita dalla declaratoria di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata della lite, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata nei motivi di ricorso sulla legittimità dell'accertamento, ma non scrutinata nel merito.
Norma richiamata nei motivi di ricorso sulla legittimità dell'accertamento, ma non scrutinata nel merito.
art. 85 d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Richiamato dalla ricorrente quale parametro dell'accertamento, senza esame nel merito.
art. 86 d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Richiamato dalla ricorrente quale parametro dell'accertamento, senza esame nel merito.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza esame nel merito.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza esame nel merito.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza esame nel merito.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza esame nel merito.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza esame nel merito.
Richiamati dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza esame nel merito.
Massime di principio
- La domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, se tempestivamente proposta e seguita dal pagamento della prima rata, produce l'estinzione del giudizio quando non intervenga il diniego dell'Amministrazione entro il termine previsto e non sia presentata istanza di trattazione.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata della lite fiscale, i motivi di ricorso originariamente proposti restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la norma è limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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