Cassazione Civile, Ordinanza n. 00228/2026 del 04/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'iscrizione a ruolo e dalla successiva emissione di una cartella di pagamento per IVA, per un importo rilevante, eseguite dall'Ufficio dopo una precedente sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente ma aveva rimesso agli uffici la riliquidazione dell'imposta, senza determinare direttamente l'ammontare dovuto. Il contribuente impugnava la cartella sostenendo che, in assenza di una riliquidazione dell'IVA effettuata dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza e in mancanza di un importo certo e determinato, la pretesa non fosse esigibile e l'iscrizione a ruolo fosse illegittima. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme sul contenuto e gli effetti della riscossione in pendenza di giudizio e sulla necessità che la sentenza tributaria determini l'ammontare dovuto prima dell'iscrizione a ruolo; con il secondo lamentava che il giudice di appello avesse ritenuto legittima una iscrizione a ruolo difforme rispetto alla sentenza richiamata, assumendo inoltre che tale sentenza avesse già acquistato autorità di giudicato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, quando la sentenza tributaria non determina l'ammontare del tributo ma demanda la liquidazione all'Amministrazione, e tale sentenza non è ancora passata in giudicato, non è possibile procedere a immediata iscrizione a ruolo sulla base del precedente avviso di accertamento ormai sostituito dalla pronuncia giudiziale. In assenza di un atto autonomo di liquidazione e di un importo determinato, il credito non è esigibile e la cartella emessa è illegittima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha annullato la cartella esattoriale. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la difformità degli esiti, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale delle amministrazioni controricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la deduzione in cassazione della violazione di legge prospettata con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
limita il sindacato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare l'omesso esame di una sentenza quale atto processuale.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
la riscossione in pendenza di giudizio presuppone un ammontare determinato; non legittima l'iscrizione a ruolo quando la sentenza non abbia quantificato il tributo ma ne abbia rimesso la liquidazione all'Ufficio.
art. 19 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità della riscossione in mancanza di riliquidazione dell'imposta.
art. 7 L. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di una pretesa tributaria chiara e determinata.
art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
l'atto di liquidazione del tributo è autonomamente impugnabile; la sua assenza priva il contribuente di un passaggio preliminare rispetto alla formazione del ruolo.
art. 2909 c.c.
menzionato nel secondo motivo, ma la Corte rileva che la censura sul giudicato non è sviluppata e comunque è infondata perché la sentenza richiamata non era passata in giudicato.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito annullando direttamente la cartella esattoriale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, quando la sentenza di merito sostituisce l'atto impositivo ma non determina l'importo dovuto e rimette la liquidazione all'Amministrazione, il credito non è immediatamente esigibile finché l'Ufficio non provveda alla riliquidazione.
- L'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio presuppone che la sentenza abbia determinato un ammontare certo; in difetto, la riscossione anticipata della pretesa è illegittima.
- L'atto di liquidazione del tributo costituisce un passaggio autonomo e necessario quando la quantificazione non sia già contenuta nella decisione giudiziale; senza tale atto non può validamente formarsi il ruolo.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di un provvedimento giurisdizionale o di un atto processuale.
- La pendenza del giudizio di legittimità sulla sentenza tributaria impedisce di attribuire a quella decisione efficacia di giudicato ai fini della riscossione definitiva.
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