Cassazione Civile, Ordinanza n. 00227/2026 del 04/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui all contribuente veniva imputato un maggior reddito ai fini IRPEF e delle addizionali per l'anno d'imposta 2007, sulla base di acquisti effettuati nel 2011 e di altri elementi ritenuti sintomatici di una maggiore capacità contributiva. Il ricorso in cassazione era affidato a cinque motivi: omessa applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010 per asserita mancata convocazione dell'interessata; carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e omessa considerazione del relativo vizio da parte della CTR; mancata valutazione di elementi probatori oggettivi; falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 quanto alle sanzioni, in assenza di dolo o colpa; omesso esame di fatti decisivi relativi a documenti sui rapporti di parentela con i soggetti ordinanti bonifici ricevuti dalla Cina. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi chiesto la sospensione e quindi la cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, depositando la comunicazione di accettazione del piano rateale e la prova dei pagamenti medio tempore eseguiti.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché ha ritenuto che la domanda di cessazione della materia del contendere non fosse la formula processuale corretta, ma che ricorressero i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio in applicazione della disciplina sulla rottamazione-quater. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata dei carichi, non è necessario il pagamento integrale dell'intero piano rateale, essendo sufficiente il perfezionamento della procedura amministrativa e il riscontro dei pagamenti già effettuati. Ha inoltre osservato che la dichiarazione di estinzione è provvedimento adottato allo stato degli atti e che resta rimedio di revocazione qualora sopravvenga il diniego dell'Amministrazione finanziaria. Il giudizio è quindi stato dichiarato estinto, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
richiamato come norma dedotta per lamentare l'omessa convocazione del contribuente nell'accertamento sintetico
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale parametro della sufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento
richiamato per censurare l'irrogazione delle sanzioni in assenza di dolo o colpa
art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022
considerato come disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, idonea a fondare l'estinzione del processo
art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
interpretato nel senso che l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale del piano rateale, ma il perfezionamento della procedura e la prova dei pagamenti già effettuati
richiamato per il recepimento dell'orientamento giurisprudenziale pertinente
art. 1, comma 201, l. n. 197 del 2022
indicato come rimedio per rimuovere gli effetti dell'estinzione se sopravviene il diniego dell'Amministrazione finanziaria
art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
richiamato in relazione alle spese e alla disciplina della definizione agevolata
art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
richiamato anche per la regolazione delle spese a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Nella definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, l'estinzione del giudizio può essere dichiarata anche prima del pagamento integrale di tutte le rate, purché risulti perfezionata la procedura amministrativa e siano documentati i pagamenti già eseguiti.
- L'adesione del contribuente alla rottamazione-quater e la rinuncia ai giudizi in corso consentono di valorizzare l'istanza come rinuncia agli atti, con conseguente estinzione del processo.
- La declaratoria di estinzione emessa in base alla definizione agevolata è provvedimento reso allo stato degli atti e può essere rimossa mediante revocazione se sopravviene il diniego dell'Amministrazione.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, il merito delle censure contro l'avviso di accertamento non viene esaminato.
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