Cassazione Civile, Ordinanza n. 00225/2026 del 04/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2014 e 2015, con i quali l'ufficio ha contestato al contribuente la mancata tassazione di utili non contabilizzati e ritenuti distribuiti da una società di capitali a ristretta base partecipativa, nella quale il contribuente partecipava indirettamente tramite un'altra società. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello, ritenendo valida la motivazione degli avvisi e operante la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci, senza che il contribuente avesse fornito prova contraria. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l'avviso originario avrebbe dovuto essere notificato anche a lui o quanto meno alla società di cui era socio, oltre a lamentare omessa pronuncia sulla questione. Con il secondo motivo ha censurato la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, denunciando l'uso di presunzioni multiple e illegittime e, nella memoria, richiamando anche gli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e l'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente e solo astratta la motivazione della sentenza d'appello sul punto della conoscenza/notifica degli avvisi e sulla motivazione per relationem, perché non chiariva adeguatamente i passaggi fattuali rilevanti, in particolare la posizione di socio indiretto del ricorrente e l'eventuale notifica alla società interposta. Ha invece rigettato il secondo motivo, reputandolo in parte infondato e in parte inammissibile: la censura era formulata in modo promiscuo, mescolando vizi diversi, e comunque contrastava con la giurisprudenza consolidata sulla presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base, presunzione che opera anche quando i soci siano altre società e che impone al contribuente di provare l'accantonamento o il reinvestimento degli utili, o la loro inesistenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La motivazione dell'avviso di accertamento deve essere effettiva e riferita al caso concreto; non basta un generico rinvio alle ragioni dell'ufficio se non si chiarisce il percorso logico-fattuale che giustifica la pretesa verso il soggetto accertato.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili prodotti da società a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 2697 c.c.
La prova contraria sull'insussistenza o sull'accantonamento/reinvestimento degli utili extracontabili grava sul contribuente; la norma è richiamata anche per escludere un divieto di presunzioni di secondo grado.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni possono essere utilizzate in sequenza, purché il ragionamento inferenziale sia lineare e il fatto noto sia idoneo a rendere attendibile quello ignoto.
art. 2729 c.c.
Non esiste un divieto generale di 'doppie presunzioni'; ciò che conta è che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e che il risultato probatorio sia attendibile.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non può essere sovrapposta indistintamente ad altre doglianze; va dedotta in modo autonomo e coerente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato con il rito camerale accelerato previsto per la definizione anticipata.
Massime di principio
- In tema di accertamento dei redditi da partecipazione in società a ristretta base, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima e può operare anche quando i soci siano altre società, purché la ristrettezza della compagine consenta di inferire la conoscenza e condivisione degli affari sociali.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili comporta l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che i maggiori ricavi siano stati accantonati, reinvestiti o che non esistano.
- Nel giudizio di legittimità, la critica alla motivazione degli avvisi di accertamento deve confrontarsi con le peculiarità del caso concreto; una motivazione solo astrattamente condivisiva del ragionamento dell'ufficio non è sufficiente se non chiarisce i fatti decisivi e la posizione del destinatario dell'accertamento.
- Le censure in cassazione non possono essere formulate in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge, omessa pronuncia e vizi di motivazione senza un ordine logico-giuridico e senza specifica separazione tra errori di diritto e contestazioni di fatto.
- Non è configurabile un divieto generale di presunzioni di secondo grado: il fatto noto accertato anche per presunzione può costituire base per ulteriori inferenze, purché il percorso probatorio resti sorretto da gravità, precisione e concordanza.
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