Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17789/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La lite riguarda il recupero della parte variabile della tariffa di igiene ambientale (TIA 1) per gli anni 2007 e 2008 nei confronti di una società non domestica. I giudici di merito avevano annullato avvisi di intimazione e ingiunzioni di pagamento ritenendo illegittima la disciplina regolamentare locale che, per calcolare la parte variabile, parametrava il prelievo al numero di svuotamenti dei contenitori e al volume dei cassonetti assegnati, senza considerare il riempimento effettivo dei bidoni. Secondo la CTR, il criterio del cosiddetto "vuoto per pieno" si discostava dal parametro legale della quantità di rifiuti effettivamente conferiti. L’ente gestore ha proposto un unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 6, comma 2, d.P.R. 158/1999: la norma consentirebbe ai Comuni, nell’ambito del metodo normalizzato, una misurazione non necessariamente basata sul peso o su un calcolo analitico esatto, ma anche su criteri presuntivi e ragionevolmente approssimativi, come il numero degli svuotamenti rapportato al volume del contenitore. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, riproponendo questioni ritenute assorbite in appello: legittimazione del soggetto che aveva emesso le ingiunzioni, difetto di motivazione degli atti, mancanza di prova del debito e del quantum, non debenza dell’IVA sulla TIA e degli interessi di mora.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’ente. Ha ritenuto legittimo il sistema regolamentare locale che commisura la parte variabile della TIA al numero degli svuotamenti in rapporto al volume del contenitore, affermando che tale criterio è compatibile con l’art. 6, comma 2, d.P.R. 158/1999, con la disciplina statale sul metodo normalizzato e con il principio unionale del "chi inquina paga". In particolare, la Corte ha osservato che la norma non impone una misurazione analitica e perfettamente esatta dei rifiuti effettivamente conferiti, essendo sufficiente un sistema di ragionevole approssimazione; inoltre, il criterio contestato può persino avvicinarsi più del rapporto superficie/kg alla quantità effettivamente conferita. È stato richiamato anche il limite, elaborato dalla CGUE, secondo cui il sistema tariffario non deve comportare costi manifestamente sproporzionati rispetto ai rifiuti producibili, profilo però non ritenuto decisivo nel caso. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile perché proposto da parte risultata totalmente vittoriosa in appello e priva, quindi, di soccombenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come norma di censura per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 158/1999

    Consente agli enti locali di organizzare sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti; non richiede necessariamente una misurazione analitica del peso, potendo essere adottati criteri di ragionevole approssimazione come il numero degli svuotamenti rapportato al volume del contenitore.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per affermare che il giudice tributario non doveva disapplicare la disciplina regolamentare, perché non contrastante con la legge né con il principio unionale.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. 158/1999

    La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione.

  • art. 6 d.l. 212/2000

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare il difetto di motivazione degli atti.

  • art. 7 l. 212/2000

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare il difetto di motivazione degli atti.

  • art. 10 l. 212/2000

    Richiamato dalla Corte per sottolineare gli obblighi di buona fede e collaborazione dell’utente nel sistema di raccolta.

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la legittimazione del soggetto che ha emesso le ingiunzioni.

  • art. 2 R.D. 639/1910

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la legittimazione del soggetto che ha emesso le ingiunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare il riparto dell’onere della prova sul debito tributario.

  • artt. 3 e 4 d.P.R. 633/1972

    Richiamati nel ricorso incidentale per negare la debenza dell’IVA sulla TIA 1.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di mora e decorrenza degli interessi.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di interessi di mora.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la rituale consegna del sollecito di pagamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente incidentale.

  • art. 15, lett. a), direttiva 2006/12/CE

    Richiamata dalla CGUE per affermare che il diritto unionale non osta a una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato, purché non comporti costi manifestamente non commisurati.

Massime di principio

  • Nell’ambito della TIA 1 e del metodo normalizzato, la misurazione della parte variabile può essere affidata a criteri tecnici e presuntivi ragionevolmente approssimativi, purché restino coerenti con il parametro legale della quantità di rifiuti effettivamente conferiti.
  • Il criterio del numero degli svuotamenti, rapportato al volume del contenitore assegnato, è compatibile con la disciplina statale se costituisce una modalità di approssimazione del conferimento effettivo e non un sistema arbitrario sganciato dalla produzione di rifiuti.
  • Un sistema tariffario dei rifiuti non viola di per sé il principio del "chi inquina paga" solo perché non misura in modo esatto il rifiuto prodotto; il limite è la manifesta sproporzione del costo imposto al singolo utente rispetto ai rifiuti producibili o conferiti.
  • Nelle procedure di riscossione tributaria, il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, presuppone la soccombenza: la parte totalmente vittoriosa in appello non ha interesse a proporlo per riproporre questioni assorbite.
  • Quando il sistema di raccolta consente all’utente di incidere sulla frequenza degli svuotamenti esponendo i contenitori solo quando sono pieni, il criterio tariffario basato sugli svuotamenti può essere considerato funzionale a una maggiore aderenza al conferimento effettivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.