Cassazione Civile, Ordinanza n. 17709/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 e 2015 relativi a uno dei fabbricati del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato, identificato come particella 349 sub. 503. La contribuente aveva chiesto il riconoscimento dell’esenzione, sostenendo che l’immobile fosse ancora destinato ai compiti istituzionali del servizio sanitario. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana aveva riformato la decisione, ritenendo cessata la destinazione esclusiva a fini istituzionali per effetto del trasferimento delle attività al nuovo ospedale, della dismissione del fabbricato, della demolizione programmata e dell’accordo di programma per la riqualificazione dell’area. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sull’esenzione IMU per avere la CTR escluso il beneficio nonostante la destinazione istituzionale del bene; 2) violazione delle stesse norme e degli artt. 1362 e 1362 c.c. per avere attribuito all’accordo di programma valore decisivo, benché privo di autonoma valenza urbanistica e rinviante a future procedure; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR mal ripartito l’onere probatorio, non gravando sull’ente impositore la prova della cessazione della destinazione istituzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, affermando che l’esenzione IMU spetta solo se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato ai compiti istituzionali dell’ente e che, nel caso concreto, la CTR aveva correttamente accertato la cessazione della destinazione esclusiva per effetto della dismissione del fabbricato, della sua destinazione alla demolizione e della successiva cessione parziale dell’area per finalità diverse da quelle sanitarie. La Corte ha inoltre precisato che la censura sull’onere della prova era infondata perché il giudice di merito aveva valutato correttamente la documentazione prodotta dalla stessa contribuente e che, in tema di esenzioni tributarie, l’onere di provare i presupposti del beneficio grava su chi lo invoca. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La norma è richiamata come base dell’esenzione per gli immobili degli enti pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; la Corte ne conferma una lettura restrittiva, limitata ai beni direttamente e immediatamente strumentali alle funzioni istituzionali.
art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti ... dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L’esenzione IMU per gli enti del servizio sanitario nazionale opera solo in presenza della destinazione esclusiva ai compiti istituzionali.
È invocato per l’interpretazione dell’accordo di programma, ma la Corte non accoglie la censura perché la decisione di merito si fonda sull’accertamento della dismissione e della cessazione della strumentalità del bene.
La violazione della norma non ricorre quando il giudice abbia solo ritenuto non assolto l’onere probatorio dalla parte onerata; in tema di esenzioni, l’onere di provare i presupposti del beneficio grava su chi lo richiede.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato nel motivo relativo alla ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario, ma la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Serve a qualificare le ASL come aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
art. 4, comma 1, d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 571
È indicato come norma che ha eliminato la precedente qualificazione delle ASL come enti strumentali della Regione.
art. 31, legge reg. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40
La normativa regionale conferma che le aziende sanitarie sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte richiama la qualificazione dell’ASL come ente non commerciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro del contributo unificato richiamato per l’ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- L’esenzione IMU per gli immobili degli enti pubblici o degli enti del servizio sanitario nazionale richiede una destinazione esclusiva, diretta e immediata ai compiti istituzionali; non basta una mera vocazione astratta o programmatica del bene.
- La temporanea inutilizzazione dell’immobile non esclude di per sé l’esenzione; essa viene meno solo quando il mancato uso riveli un mutamento definitivo della destinazione o l’irreversibile cessazione della strumentalità del bene rispetto alle finalità istituzionali.
- Ai fini della prova dell’esenzione tributaria, il contribuente che invoca il beneficio deve dimostrarne i presupposti; il giudice di legittimità non può sindacare la mera valutazione del materiale probatorio se la censura si risolve in una diversa lettura delle risultanze di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ripartisce in modo errato l’onere della prova, non quando ritenga non provato il fatto costitutivo dell’agevolazione sulla base della documentazione acquisita.
- Un atto di programmazione che preveda dismissione, demolizione o riconversione del bene può costituire indice della cessazione della sua strumentalità ai compiti istituzionali, se inserito in un quadro fattuale che mostri l’irreversibile inutilizzabilità del bene per la funzione originaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17694/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17704/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17710/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17714/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17716/2024 del 27/06/2024
- ordinanza_civile · 27 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17718/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →