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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17714/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società sportiva dilettantistica costituita in forma di s.r.l. aveva impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili destinati allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche non commerciali. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il Comune aveva sostenuto che l'esenzione non spettasse, sia per la natura soggettiva della contribuente sia per il difetto del requisito oggettivo, rilevando anche la classificazione catastale dell'immobile come D/6. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con un primo motivo, violazione dell'art. 90 l. 289/2002, dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e delle norme richiamate in materia IMU, oltre che dell'art. 115 c.p.c., per non avere la CTR considerato che le società sportive dilettantistiche possono beneficiare dell'esenzione se senza scopo di lucro e riconosciute dal CONI. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per asserita ultrapetizione/extrapetizione, assumendo che il Comune non avesse contestato in appello il difetto del requisito oggettivo e che dunque la CTR non potesse fondare la decisione anche su tale profilo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto in linea di principio che le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro possono essere equiparate alle associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'esenzione IMU/ICI, purché sussistano anche il requisito oggettivo e la concreta destinazione dell'immobile ad attività svolte con modalità non commerciali. Tuttavia ha ritenuto infondate le censure della ricorrente perché l'esenzione presupponeva la prova, gravante sul contribuente, di tutti i requisiti richiesti dalla norma; il Comune aveva comunque contestato sia il profilo soggettivo sia quello oggettivo; la deduzione dell'assenza dei presupposti agevolativi non integra eccezione in senso stretto ma mera difesa sempre proponibile; non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c.; inoltre la classificazione catastale D/6 dell'immobile deponeva per un'attività con finalità lucrativa, incompatibile con il beneficio invocato. La Corte ha quindi confermato la sentenza di appello e condannato la ricorrente alle spese, dando atto anche dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 90 l. 289/2002

    Le disposizioni tributarie e l'impianto normativo sulle associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro; la veste formale di SSD non basta, dovendo risultare l'assenza di fini di lucro e il rispetto dei requisiti statutari e di riconoscimento sportivo.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L'esenzione ICI/IMU richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'ente, sia un requisito oggettivo, relativo alla destinazione dell'immobile ad attività meritorie svolte con modalità non commerciali; l'onere di provare tali requisiti grava sul contribuente.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011

    Norma richiamata come disposizione di raccordo per l'applicazione della disciplina IMU ai presupposti agevolativi previsti per l'ICI.

  • art. 13, comma 1, d.l. 201/2011

    Norma richiamata come disposizione di raccordo per l'applicazione della disciplina IMU ai presupposti agevolativi previsti per l'ICI.

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione del Comune circa la mancanza dei presupposti dell'esenzione costituisce mera difesa e non richiede una specifica eccezione in senso stretto; il giudice può valutarla senza violare il principio di non contestazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice esamina la mancanza di un presupposto dell'esenzione che il contribuente ha l'onere di allegare e provare.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'esenzione fiscale incombe sul contribuente che la invoca.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o la contestazione dell'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.

  • art. 7 d.l. 136/2004 conv. in l. 186/2004

    Il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche; il riconoscimento ai fini sportivi rileva per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 90 l. 289/2002.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici può estendersi anche alle società sportive dilettantistiche in forma di società di capitali, ma solo se esse siano effettivamente senza scopo di lucro e risultino in possesso del riconoscimento sportivo richiesto dall'ordinamento.
  • Per fruire di un'esenzione IMU/ICI su immobili destinati ad attività sportive, il contribuente deve dimostrare sia il requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente sia il requisito oggettivo della concreta destinazione dell'immobile ad attività svolte con modalità non commerciali.
  • La classificazione catastale dell'immobile può costituire un elemento rilevante nel valutare la sussistenza del requisito oggettivo dell'esenzione; se tale classificazione è incompatibile con la natura non lucrativa invocata, può deporre contro il riconoscimento del beneficio.
  • La contestazione dell'amministrazione circa l'insussistenza dei presupposti di un'agevolazione fiscale non integra di regola un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa; pertanto può essere proposta anche in appello e non viola il divieto di nuove eccezioni.
  • Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice di merito esamina d'ufficio la mancanza di un presupposto costitutivo dell'esenzione che era già implicato dalla domanda del contribuente e dal relativo onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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